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Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale


Art. 615 c.p. “Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduce o si intrattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente [violazione di domicilio]”.
Analizziamo gli aspetti che differiscono rispetto al reato di violazione di domicilio:

Soggetto attivo: reato proprio, “pubblico ufficiale”, non vi rientra l’incaricato di pubblico servizio, il quale commette il reato ex art. 614 c.p. casomai aggravato dalle circostanze generiche ex art. 61 c.p. (questa soluzione suscita non poche perplessità).

Condotta: consiste in,
- violazione di domicilio, negli stessi termini visti per l’art. 614 c.p.
- effettuata con abuso di poteri inerenti alle funzioni di pubblico ufficiale del soggetto attivo, tra tale abuso e la violazione di domicilio deve esserci rapporto di strumentalità.
Non è richiesto anche il dissenso della vittima, ritenendosi sufficiente tale abuso.
L’abuso comprende sia quello assoluto (quando la facoltà di introdursi o trattenersi nei luoghi di altrui domicilio fuoriesce dalla sfera di poteri del pubblico ufficiale) che quello relativo (quando tale facoltà, propria del pubblico ufficiale, è esercitata in violazione della tassatività o della doppia riserva di legge e giurisdizione).

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di compiere violazione di domicilio, nei termini visti per l’art. 614 c.p.
- consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale e dell’abuso dei poteri.
Errore su tali aspetti esclude il dolo del reato ex art. 615 c.p., ma continua a sussistere il reato comune ex art. 614 c.p.

Circostanze attenuanti speciali:
- se l’abuso consiste nell’introdursi in detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
Requisiti affinché sussista tale attenuante, sono che le formalità siano:
- essenziali, cioè posti a tutela della libertà domiciliare;
- prescritte dalla legge.
Se non sussistono tali requisiti il reato resta semplice e, casomai, saranno applicabili sanzioni disciplinari.
Tale circostanza si applica alla sola condotta di “introdursi”.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni;
- attenuata, punita d’ufficio con reclusione fino a 1 anno.

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