Le percosse
Art. 581 c.p. “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente”
Con questo reato usciamo dal gruppo di fattispecie a tutela della vita ed entriamo nell’ambito della tutela dell’incolumità individuale.
Questa fattispecie è assurta a fattispecie autonoma solo col codice penale del 1930, infatti nel codice previgente (1889) era punita assieme alle lesioni lievissime.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Condotta: consiste nel percuotere, inteso in senso comprensivo di ogni atto di violenza idoneo a cagionare malattia nel corpo o nella mente.
Il concetto di malattia è la linea di demarcazione tra percosse e lesioni, perché in questa ultima fattispecie devono essere presenti, comportando un rapporto di incompatibilità con il reato di percosse, nel quale tale malattia non deve essere presente.
A livello di condotta però, gli atti violenti devono essere comunque idonei a produrre tale malattia, anche se, nel reato di percosse, non si concretizzeranno.
Evento: non è necessario che si produca né l’evento malattia, che anzi non deve prodursi, né l’evento dolore, perché sussista il reato è necessaria e sufficiente la realizzazione della condotta come appena configurata: reato di mera condotta.
Da un lato in quanto il dolore è una mera sensazione e quindi difficilmente accertabile oggettivamente, dall’altro perché non si può far dipendere la sussistenza del reato dalla sensibilità al dolore del soggetto passivo, che può essere più o meno elevata.
Bene giuridico: incolumità individuale.
Offesa: lesione del bene giuridico provocata dalla sensazione di dolore presunta: reato di danno presunto.
Soggetto passivo: il titolare del bene giuridico offeso dalla condotta, titolare del diritto di querela.
Perfezionamento: momento e luogo della condotta.
Tentativo: configurabile sia naturalisticamente (schiaffo andato a vuoto) che giuridicamente (in quanto è reato di danno e quindi compatibile col tentativo nel rispetto del principio di offensività).
Cause di giustificazione:
- per le forze di polizia nell’esercizio dei loro poteri coercitivi, ma comunque entro certi limiti perché altrimenti si ha abuso di poteri;
- durante l’esercizio di attività sportive violente, anche qui entro certi limiti oltre i quali il ring non può divenire quadrato di anarchia;
- per l’espletamento delle attività rianimatorie.
Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di percuotere e di non causare malattia nel corpo o nella mente (nel caso in cui questa si verifichi si avrà concorso tra percosse dolose e lesioni colpose).
Circostanze aggravanti speciali:
se il fatto è commesso ai danni di un soggetto internazionalmente protetto.
Rapporti con altri reati: non sussiste mai se la legge considera l’elemento della violenza come aggravante o costituente di un altro reato (come avviene ad esempio nella rapina: furto + violenza)
Trattamento sanzionatorio:
- semplici, punito a querela dell’offeso con reclusione fino a 6 mesi o con multa fino a 309 €;
- aggravate, punito a querela dell’offeso con pena aumentata da ⅓ alla metà.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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