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Il bene giuridico nella tradizione liberal-garantista e nel codice del 1930


Vediamo come è cambiata la concezione di “bene giuridico” dal codice del 1930 a oggi.
La concezione liberal-garantista, che ci ha consegnato la tradizionale concezione di “bene giuridico”, prevede due caratteristiche fondamentali:
- preesistenza del bene giuridico rispetto all’attività incriminatrice del legislatore,
- afferrabilità sicura del bene giuridico, ossia che sia concretamente percepibile e non impalpabile o evanescente.
Ma molti Titoli del codice del 1930 non rispettano tali caratteristiche nella loro denominazione:
- il Titolo I è titolato “Dei delitti contro la Personalità dello Stato” dove la “Personalità dello Stato” non è certamente preesistente alla legge, né tanto meno sicuramente afferrabile;
- il Titolo VII è titolato “Dei delitti contro la Fede Pubblica” dove la “Pubblica Fede” è sicuramente evanescente;
- il Titolo IV tutela il “Sentimento Religioso”;
- il Titolo V tutela l’”Ordine Pubblico”, ecc…
Viene così il sospetto che il codice del 1930 abbia utilizzato il criterio classificatorio del bene giuridico come classico “specchietto per le allodole”, abbia cioè mostrato di rimanere formalmente fedele ad un pilastro del diritto penale liberal-garantista, tradendolo però nella intima sostanza, stravolgendone i connotati.
In conclusione possiamo dire che il criterio classificatorio del codice del 1930 non è tanto il bene giuridico quanto valori morali, identificando sovente la condotta criminosa come violazione di obblighi morali più che con condotte socialmente lesive.

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