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Il furto comune


Art. 624 c.p. “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”
Esistono vari tipi di furto:
- furto comune;
- furti in abitazione o con strappo;
- furti c.d. minori;
- sottrazione di cose comuni;
- furti militari;
- furto commesso a bordo da componente dell’equipaggio;
- che differenziano per modalità della condotta, luogo, entità sanzione, tipo di procedibilità, ecc… ma hanno tutti in comune cinque aspetti:
- altrui detenzione dell’oggetto materiale;
- condotta consistente in sottrazione e impossessamento dell’oggetto materiale;
- oggetto materiale consistente nella cosa mobile altrui;
- evento offensivo consistente nel danno patrimoniale;
- dolo specifico del fine di profitto.
I più importanti interventi legislativi in materia di furto sono stati:
introduzione della perseguibilità a querela per il furto semplice;
innalzamento del minimo edittale della pena del furto semplice da 15 giorni a 6 mesi e da 30 € a 150 €;
elevazione da circostanze aggravanti a fattispecie autonome del furto domiciliare e con strappo;
introduzione dell’attenuante della collaborazione processuale.

Soggetto attivo, reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: altrui detenzione della cosa (nel senso già visto), cioè
- corpus, altrui disponibilità materiale della cosa;
- animus, sia nel caso di detenzione di cosa d’altri che di cosa propria;
- titolo, qualsiasi (sia lecito che illecito).

Condotta: consiste nella sottrazione e nell’impossessamento, che non sono la stessa cosa e devono realizzarsi entrambe affinché venga integrato l’intero disvalore del furto (che non è solo la perdita della cosa, come è invece sufficiente nel danneggiamento, ma anche il profitto del soggetto attivo che si realizza solo con l’impossessamento) e in quanto il furto non è reato di impoverimento ma di arricchimento.

Sottrazione: privazione della disponibilità materiale della cosa del soggetto passivo; posta in posizione tale da consentire l’impossessamento del soggetto attivo (la sottrazione è presupposto dell’impossessamento).

Impossessamento: acquisizione della piena e autonoma disponibilità materiale della cosa da parte del soggetto attivo.
Queste due fasi della condotta possono avvenire contestualmente, immediatamente successivamente o in tempi diversi.

Bene giuridico: relazioni di proprietà o di godimento sulla cosa.

Soggetto passivo: proprietario o colui che ha godimento della cosa, sono titolari del diritto di querela.

Offesa: danno patrimoniale da accertare caso per caso, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo specifico,
- coscienza e volontà di sottrarre la cosa al detentore e impossessarsene;
- fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Errore sulla ingiustizia del profitto o sull’altruità della cosa escludono il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo in cui tutti gli elementi essenziali si sono realizzati, quindi al momento dell’impossessamento, non essendo sufficiente la sola sottrazione.

Tentativo: ampiamente configurabile, colpisce tutti i fatti che si fermano alla sola sottrazione e che non si perfezionano con l’impossessamento.
Si può avere tentativo solo incompiuto (sia prima dell’impossessamento ma dopo la sottrazione, che prima della stessa sottrazione) perché essendo reato di mera condotta una volta che questa si è realizzata (sottrazione + impossessamento) si ha reato perfetto e non tentativo compiuto.

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