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L’umanoide: definizione giuridica


L’umanoide è l’ibrido uomo-animale in cui convivono tratti fisico-psichici umani con tratti fisico-psichici animali.
Già sono stati creati, seppur in bassissimi gradi di evoluzione cellulare, per verificare la fertilità dell’uomo.
L’umanoide fa sorgere due problemi:
- la liceità di tali creazioni, che pare da escludere in quanto, seppur marginale, sussiste una umanità in tali creature che pone tale attività in contrasto con la dignità umana;
- il sistema di tutela, nel caso che, seppur illecitamente, vengano generati soggetti umanoidi.
La sottoposizione al regime giuridico degli animali appare inadeguato, in quanto è comunque presente una parte umana negli umanoidi che non consente di trattarli alla stregua di un comune animale.
L’ideazione di un nuovo apposito regime che tenga conto della intelligenza e della sensibilità degli umanoidi sembra improponibile: da un lato per la molteplicità di situazioni che richiederebbero ognuna di una propria disciplina civile, penale, amministrativa, ecc…; dall’altro in quanto non si può misurare l’umanità in base a intelligenza e sensibilità del soggetto (si pensi ai pazzi o ai comatosi, che pur privi di intelligenza e/o sensibilità sono comunque da considerarsi persone umane).
L’unica soluzione appare la soggezione di tali soggetti al regime giuridico valido per gli uomini.

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