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Omesso soccorso seguito dalla morte o lesioni


Art. 5933 c.p. “Da tale condotta omissiva sia derivata una lesione personale o la morte della persona non soccorsa”
L’omissione di soccorso è posta a chiusura del sistema di tutela della vita e dell’incolumità individuale.
Essa sancisce il dovere generale di prestare soccorso, ispirato al principio solidaristico.
I primi esempi incriminatrici dell’omissione di soccorso si trovano nel diritti egizio, persiano e spartano.
Il diritto romano, invece, non incriminava l’omissione ed in particolare quella di soccorso.
Fu il diritto canonico a reintrodurre questa possibilità.
Gli studiosi del diritto naturale limitarono la rilevanza penale dell’omissione ai soli soggetti titolari di obblighi speciali.
Nel corso del XVII secolo e XIX secolo aumentarono i consensi dei giuristi e il codice napoleonico previde il reato di omissione di soccorso, seppur solo se richiesto dall’Autorità,
Il codice penale italiano del 1889 prevedeva il reato di omissione di soccorso, ma solo nei casi in cui il soccorso stesso non ponesse il soccorritore in pericolo personale.
Col codice penale del 1930 l’omissione di soccorso ha raggiunto la sua naturale estensione nel rispetto dei principi solidaristici, non essendo più operabili estensioni senza ledere libertà costituzionalmente protette.

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