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Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato


Art. 611 c.p. “Chiunque usa violenza o minaccia per costringe o determinare altri a commettere un fatto costituente reato”
E’ un’ipotesi specifica di violenza privata, essendo qui la violenza diretta non a qualsiasi comportamento, ma alla commissione di un reato (determinato e non un qualsiasi reato, e indipendentemente dalla mancanza di antigiuridicità del fatto relativamente all’autore/vittima della violenza).
Le differenze con la violenza privata sono:

Condotta: l’art. 611 c.p. è reato di mera condotta e non di evento, in quanto la realizzazione del reato deve essere il fine della violenza, ma può non realizzarsi esaurendosi il reato nella mera condotta violenta a ciò finalizzata.
Del reato eventualmente commesso risponde il soggetto autore della coartazione e, solo se non sussistono cause di giustificazione, anche il soggetto agente/vittima della coartazione.
L’errore sul tipo di reato non scusa, mentre l’errore sulla qualifica penalistica dell’illecito scusa dal reato ex art. 611 c.p. il soggetto coartatore.

Offesa: l’art. 611 c.p. reato di pericolo e solo eventualmente di danno.
E’ reato istantaneo;

Tentativo: naturalisticamente possibile ma giuridicamente non configurabile in quanto reato di pericolo.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso con l’uso di armi (sia reali che simulate, purché esibite), da persona travisata (mascherata), da più persone (almeno due anche se non tutte imputabili e anche se la violenza è esercitata da una soltanto), con scritti anonimi o simbolici (per la maggior forza intimidatrice del mezzo), o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni vere o presunte;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione fino a 5 anni;
- aggravata (a), punita d’ufficio con aumento di pena fino a ⅓;
- aggravata (b), punita d’ufficio con aumento di pena da ⅓ alla metà.

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