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Violazione di domicilio


Art. 614 c.p. “Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno. (…) [oppure] si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno”.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: può consistere alternativamente in,
- introdursi, cioè fare ingresso, entrare, nel domicilio altrui.
Indifferente è che l’introduzione avvenga per via normale (dalla porte) o anormale (dalla finestra), è sufficiente e necessario che l’intrusione possa ledere la pace domestica;
 -trattenersi, cioè rimanere nel domicilio altrui.
In questi casi l’introduzione iniziale deve essere lecita, altrimenti si ha la condotta di introduzione.
Ciò comporta che le due condotte sono in rapporto di incompatibilità tra loro;
e, in entrambi i casi, la condotta deve avvenire
- contro la volontà di colui che ha il diritto di esclusione.
Tale volontà contraria può essere tacita o espressa nel caso di intrusione, mentre obbligatoriamente espressa nel caso di trattenimento.
Il dissenso presunto, cioè ragionevolmente immaginabile se il titolare del bene potesse esprimerlo, non ha valore;
oppure, infine, la condotta può anche essere posta in essere
- clandestinamente, cioè introdursi o trattenersi senza farsi notare, o;
- con inganno, cioè spacciandosi per altri o attribuendosi una qualifica non nostra.

Bene giuridico: diritto alla libertà domiciliare.

Offesa: lesione del bene giuridico, reato di danno.

Soggetto passivo: titolare del bene giuridico protetto, è colui che è titolare del diritto di querela.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di introdursi o trattenersi in un luogo;
- consapevolezza che tale luogo costituisce l’altrui domicilio.
L’errore su tale aspetto esclude il dolo, sia che riferisca alla domiciliarità del luogo che della sua altuità.
Esclude il dolo anche l’errore sul dissenso.

Perfezionamento: momento e luogo dell’introduzione o del trattenimento.
E’ reato istantaneo nel caso di intrusione, mentre è reato permanente nel caso di trattenimento.

Tentativo: configurabile.

Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Circa la violenza sulle cose servono i seguenti requisiti affinché sussista:
- rapporto di stumentalità con la violazione di domicilio, sia reale che presunta (sfondare la porta chiusa, o ritenuta tale);
- contestualità con la violazione di domicilio.
Circa la violenza alle persone è necessario che sia fisica, non basta la minaccia.
In questi casi il reato di violazione di domicilio assorbe in sé i reati di danneggiamento e violenza.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 3 anni;
- aggravata, punita d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni.

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