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La diffamazione


Art. 595 c.p. “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”

Soggetti attivo: reato comune, “chiunque”.

Presupposto condotta: si tratta di un presupposto negativo: “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente”, che non consiste nell’assenza dell’offeso in senso stretto, bensì nella impossibilità della percezione fisica dell’offesa da parte del soggetto passivo perché assente o perché incapace a percepire l’offesa al momento della condotta.
Se la condotta era idonea ad essere percepita dal soggetto passivo ma ciò non avviene, si ha tentata ingiuria.

Condotta: consiste in,
- offendere l’altrui reputazione, con qualsiasi mezzo (anche atti materiali: c.d. diffamazione reale [vedi ingiuria reale]) e in qualsiasi modo;
- comunicando con più persone, cioè attraverso la divulgazione (diretta tra presenti o a distanza) a più persone (almeno due, da cui vanno esclusi i concorrenti col soggetto attivo e il soggetto passivo), contemporaneamente o non contemporaneamente, di un addebito diffamatorio (che può essere identico o diverso per ogni persona cui è riferito, in quanto l’art. 595 c.p. parla genericamente di “offesa all’altrui reputazione”).

Evento: percezione materiale, anche non simultanea, e comprensione delle offese da parte di almeno due persone.
Non influisce la comunicazione di seconda mano, senza incarico del soggetto attivo, cioè il diffondersi della notizia dal primo ascoltatore a terzi.
Quindi la comunicazione deve sempre essere rapportata alla condotta del soggetto attivo agente e non a quelle di terzi.

Bene giuridico: onore, nella forma della reputazione, sempre intesa personalisticamente.
Soggetto passivo: il titolare del bene giuridico offeso, che può essere qualunque persona purché determinata o determinabile.
Costui è il soggetto titolare del diritto di querela.
Possono essere soggetti passivi anche i soggetti disistimati, incapaci di percepire il mondo esteriore e, quindi, anche le persone giuridiche, in quanto non è necessario che il soggetto passivo percepisca l’offesa (come invece è necessario nel reato di ingiuria).

Offesa: lesione del bene giuridico, in quanto, come l’ingiuria, è reato di danno e non di pericolo.
Lesione, ricordiamo, che è insita in ogni giudizio di indegnità alla persona umana, a prescindere dalla lesione soggettiva sentita dal soggetto passivo.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di offendere l’altrui reputazione;
- consapevolezza dell’offensività della condotta;
- coscienza e volontà della percezione e della comprensione dell’offesa da parte almeno di due persone.
La diffamazione è imputabile sia a dolo intenzionale che a dolo eventuale, in quanto l’accettazione del rischio in caso di dubbio sull’offensività della condotta non scusa il soggetto attivo.

Perfezionamento: momento e luogo della percezione/comprensione di almeno due persone o, in caso di comunicazioni non contemporanee, al momento e nel luogo della seconda percezione/comprensione.

Tentativo: configurabile sia naturalisticamente che giuridicamente, in quanto reato di danno e in quanto il soggetto passivo può venire a conoscenza dell’offesa, e quindi esercitare il diritto di querela, prima dei terzi.

Circostanze aggravanti speciali:
- se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato comunicata a più di due persone, se l’attribuzione del fatto determinato è comunicata ad una sola persona allora tale aggravante non sussiste e si ha diffamazione semplice;
- se l’offesa è arrecata ai danni di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una Autorità costituita in collegio, c.d. ingiuria corporativa;
- se l’offesa è arrecata per mezzo di stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico.
Si colpisce la particolare potenzialità offensiva sia spaziale che temporale (un giornale, infatti, può essere conservato e riletto a lungo, mentre un’offesa verbale “vola”).
Se l’uso del mezzo pubblico porta alla percezione dell’offesa anche il soggetto passivo, destinatario dell’offesa, per volontà intenzionale o eventuale del soggetto attivo, allora si ha concorso tra ingiuria semplice e diffamazione aggravata (ciò in quanto la sola incriminazione per ingiuria, seppur aggravata dalla presenza di terzi, non copre l’intero disvalore del fatto); se invece la percezione del soggetto passivo non era voluta (cosa peraltro improbabile, in quanto almeno a titolo di dolo eventuale un soggetto si immagina che pubblicando un offesa questa possa venire anche alla percezione diretta del soggetto passivo) sussiste solo il reato di diffamazione aggravata;
- se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato ed è arrecata per mezzo stampa, radiofonico o televisivo.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 1 anno o con multa fino a 1032 €;
- aggravata (a), punita a querela dell’offeso con reclusione fino a 2 anni o con multa fino a 2065 €;
- aggravata (b), punita a querela dell’offeso con aumento di pena fino a ⅓;
- aggravata (c), punita a querela dell’offeso con reclusione da 6 mesi a 3 anni o con multa non inferiore a 516 €;
- aggravata (d), punita a querela dell’offeso con reclusione da 1 a 6 anni e con la multa non inferiore a 258 €.

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