La diffusione di notizie finalizzata all’adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori
Art. 600 ter3 c.p. “Chiunque (…) distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”.
Anche questo articolo presenta non pochi difetti tecnici:
- non specifica chi devono essere i destinatari delle notizie e informazioni (i minori o i terzi?);
- non specifica a cosa debba tendere l’adescamento;
- non fa capire la differenza tra adescamento e sfruttamento sessuale;
Per cercare di far chiarezza e per ritagliare un campo applicativo a tale norma, questa va interpretata alla luce della sua ratio: reprimere fasi antecedenti al vero e proprio sfruttamento, quali la ricerca e il reperimento dei minori.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Condotta: può consistere alternativamente in,
- distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento dei minori, quindi:
- le notizie devono avere come destinatari i minori, in quanto è difficile realizzare l’adescamento su una persona agendo verso un terzo;
- le notizie devono avere un contenuto idoneo ad adescare;
- la finalità adescatrice deve essere quella di coinvolgere i minori in esibizioni pornografiche, nella produzione di materiale pornografico o, anche, in attività prostitutive (in quanto l’utilizzo del generico aggettivo “sessuale” sembra far ivi rientrare qualsiasi comportamento adescativo a fini sessuali);
- distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori, quindi:
- le notizie hanno come destinatari terzi;
- le notizie devono consistere in richieste, inviti, offerte, rivolte, appunto, a terzi, affinché procurino materiale umano minorile;
- le notizie siano finalizzate allo sfruttamento “sessuale”, che, come visto, comprende sia le strumentalizzazioni dei minori nella pornografia, che nella prostituzione.
E’ reato a più fattispecie, quindi se lo stesso soggetto attivo realizza entrambe le condotte si ha un unico reato.
Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).
Soggetto passivo: qualsiasi minori di 18 anni.
Elemento soggettivo: dolo specifico,
coscienza e volontà di distribuire o diffondere notizie o informazioni nei sensi sopra visti;
fine di adescare direttamente minori od ottenerne la disponibilità ad opera di terzi, per utilizzarli in attività pornografiche o prostituzionali.
Perfezionamento:
- distribuzione, momento e luogo in cui la condotta integra il requisito della pluralità dei soggetti destinatari;
- divulgazione, momento e luogo della condotta, cioè quando si offre la possibilità di fruizione, anche se questa concretamente non avviene.
Tentativo: configurabile.
Trattamento sanzionatorio: punita d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 2582 € a 51645 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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