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Indiscrezione o divulgazione commessa da pubblico ufficiale


Art. 615 bis3 c.p. “Indiscrezione o divulgazione commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Queste due ipotesi non sono considerate circostanze dei precedenti reati, ma vere e proprie fattispecie autonome.
Tutti gli elementi sono uguali ai reati ex artt. 615 bis1-2 c.p. tranne:

Soggetto attivo: reato proprio, “pubblico ufficiale” o “incaricato di pubblico servizio”, “investigatore privato” anche se abusivo.

Condotta: serve anche l’abuso di poteri o la violazione di doveri.

Elemento soggettivo: serve anche la consapevolezza della qualifica personale e dell’abuso/violazione.
Errore sulla qualifica personale esclude il reato ex art. 615 bis3 c.p., ma lascia sussistere i reati ex art. 615 bis1-2 c.p.
Errore sull’esistenza dell’abuso esclude dolo e punibilità.

Trattamento sanzionatorio: I reati di cui all’art. 615 bis c.p. sono puniti d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni.

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