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Il sequestro di persona a scopo di estorsione


Art. 630 c.p. “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”
Questo reato può essere considerato come una figura speciale di sequestro di persona, caratterizzata dal particolare fine estorsivo, o come una figura speciale di estorsione, caratterizzata dal particolare mezzo del sequestro di persona.
Nell’originario codice del 1930 era configurato come reato patrimoniale, ma le successive riforme hanno denotato la precisa volontà del legislatore di configurare tale reato come delitto contro la persona.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste nell’attività causativa della privazione della libertà personale, cioè l’impossessamento dell’essere fisico.

Elemento soggettivo: sta qui il carattere patrimoniale del reato, infatti il dolo, diversamente dal sequestro di persona, è specifico,
coscienza e volontà di sequestrare una persona;
fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, consistente nel prezzo della liberazione del sequestrato.
Il reati di sequestro di persona a scopo di estorsione è reato a dolo specifico di offesa patrimoniale, quindi non è necessaria la concreta realizzazione del danno patrimoniale per la sussistenza del reato, ma è sufficiente che all’ingiusto profitto sia orientata la condotta.
Da un punto di vista patrimoniale, quindi, non è reato di danno ma di pericolo.
Tale fine può subentrare anche in un secondo momento, cioè a sequestro già in atto.
Gli ingiusti vantaggi non corrispondenti al prezzo della liberazione escludono il sequestro di persona a scopo di estorsione, ma danno luogo al concorso tra sequestro ed estorsione.
Ciò in quanto l’art. 630 c.p. prevede espressamente che l’ingiusto profitto corrisponda al prezzo della liberazione.

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