Skip to content

La fraudolenta distruzione della cosa propria

La fraudolenta distruzione della cosa propria


Art. 642(1) c.p. “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di una assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà”

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.