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Lesioni in generale


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste in qualsiasi comportamento idoneo a cagionare l’evento malattia nel corpo o nella mente, è reato a condotta libera.

Evento: è la malattia nel corpo o nella mente, cioè, secondo la definizione medico-legale, quel processo patologico che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, fisica o psichica: reato d’evento.
La durata della malattia, che và dal momento della condotta al momento della guarigione clinica accertata con visite medico-legali, è molto importante per stabilire quale tipo di lesioni sono state arrecate.

Nesso causale: come visto per l’omicidio, è naturalistico per le condotte attive, mentre normativistico per le condotte omissive.

Bene giuridico: incolumità individuale.

Offesa: lesione al bene giuridico, reato di danno.

Soggetto passivo: ogni uomo, nei termini visti per l’omicidio (vivo ma non necessariamente vitale, diverso dal soggetto attivo), titolare del bene giuridico offeso dalla condotta, tranne alcuni soggetti che, in virtù della loro particolare carica pubblica, sono tutelati da altre norme, speciali rispetto alle lesioni (Capi di Stato, Pontefice, ecc…).
Le lesioni possono essere commesse anche sul concepito.

Perfezionamento: non al momento della condotta ma al termine della malattia, perché fino a questo momento non si può sapere di fronte a quale tipo di lesione ci troviamo.
Ciò sottolinea ancor più la natura di fattispecie autonome delle sette tipologie di lesioni, e non di mere circostanze, come sarebbero considerate qualora il momento perfezionativo fosse quello della condotta.

Tentativo: configurabile nelle lesioni dolose, ma non in quelle colpose.
Nelle lesioni dolose tentate si deve accertare l’idoneità della condotta a produrre un certo tipo di lesioni, cioè una malattia di un certo grado di gravità, e qualora ciò non sia possibile, in quanto di difficile dimostrazione probatoria, si deve ripiegare sul tipo di lesioni man mano più lieve fino a giungere alle lesioni dolose lievissime.

Rapporti con altri reati: le lesioni si ritengono assorbite in certi reati violenti, ma in alcuni di essi la giurisprudenza è volta a concedere il concorso di reati, in quanto ritiene che certi reati violenti assorbano soltanto le percosse e non anche danneggiamenti fisici gravi e, pertanto, meritevoli di autonoma tutela come sono le lesioni personali (ciò avviene ad esempio nella rapina, nella resistenza a pubblico ufficiale, nella violenza sessuale, ecc…)

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