Omicidio preterintenzionale
Art. 584 c.p. “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 c.p. [percosse e lesioni personali], cagiona la morte di un uomo”
Condotta: rispetto alla generale condotta di omicidio, l’omicidio preterintenzionale prevede l’elemento specializzante che tale condotta avvenga a seguito dei reati di percosse o lesioni personali.
Gli “atti diretti a commettere” questi reati:
- non occorre che realizzino i reati cui sono soggettivamente destinati (percosse o lesioni personali) in maniera perfetta;
- sono rilevanti anche a livello di tentativo, qualora provochino l’effetto ulteriore (e non voluto) della morte della vittima;
- non devono essere soltanto preparatori, altrimenti si avrebbe un’anticipazione di tutela contraria al principio di offensività, oltre ad una punibilità praticamente senza colpa e notevoli problemi di dimostrazione del nesso causale tra una condotta ancora non univoca o non idonea, e l’evento morte.
La condotta può essere anche omissiva, ma solo nel caso delle lesioni personali.
Il concorso nell’omicidio preterintenzionale è configurabile.
Tentativo: non è configurabile in quanto manca la volontà sull’evento perfezionativo, sul quale sussistere invece la colpa del soggetto attivo, e come sappiamo il tentativo non è configurabile sui reati colposi.
Elemento soggettivo:
- dolo intenzionale per le lesioni personali o percosse, non è sufficiente il dolo eventuale in quanto, come si è visto, le condotte devono consistere in atti diretti a compiere tali reati;
- colpa per l’evento morte, tale colpa non può essere presunta in quanto sennò si avrebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
E’ necessaria la mancanza di dolo, cioè di volontà, di produrre l’evento, in quanto altrimenti si avrebbe omicidio doloso e non preterintenzionale.
Circostanze aggravanti speciali:
- tutte quelle viste per l’omicidio doloso;
- se il fatto è commesso utilizzando armi o sostanze corrosive, dove armi sono sia quelle proprie (pistola, spada, ecc…) che quelle improprie (spranghe, sassi, ecc…) e sostanze corrosive sono quei composti, sia liquidi che solidi o gassosi, idonei ad intaccare l’epidermide.
Il reato di omicidio preterintenzionale si distingue dal reato di “morte o lesioni in conseguenza di altro delitto” in virtù del particolare rapporto di progressione che deve intercorrere tra il delitto doloso di lesioni o percosse e l’evento colposo della morte della vittima.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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