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Furto d’uso


Art. 624 n°1 c.p.  “Se il colpevole [del reato di furto] ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”
Elementi ulteriori rispetto a quelli del furto comune sono:

Condotta:
- immediatezza e momentaneità dell’uso, che deve avvenire subito dopo il furto.
La durata dell’uso deve essere breve altrimenti si ha comunque furto comune;
- immediatezza dell’effettiva restituzione, che deve avvenire subito dopo l’uso, senza ritardo.
La restituzione deve essere volontaria;
- restituzione della stessa cosa sottratta o del tantundem da parte dell’agente;
- non deterioramento della cosa restituita.

Elemento soggettivo: occorre il dolo d’uso, cioè
- esclusivo scopo di fare uso momentaneo della cosa;
- contestuale intenzione di restituire la cosa dopo l’uso.

Perfezionamento: momento e luogo della restituzione, e non dell’impossessamento o uso.
Prima della restituzione non c’è tentativo di furto d’uso ma reato perfetto di furto comune.

Tentativo: configurabile, ma solo prima dell’impossessamento.

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