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I limiti di ammissibilità della estensione per reciproca combinazione degli artt. 40(2), 56, 110 e 113 c.p.


Il tentativo di reato omissivo è perfettamente possibile, si ricordi l’esempio del medico del pronto soccorso che omette le cure alla persona gravemente ferita, nella quale ha riconosciuto l’amante della moglie, con intento omicida, ma che poi venga salvato in extremis da un altro medico.
Il concorso in tentativo di reato omissivo è configurabile, riprendendo l’esempio si immagini che il medico abbia agito di concerto con la moglie, stanca delle eccessive pretese dell’amante, la quale risulta punibile ex art. 110 + 56 + 402 + 575 c.p.
Il tentativo di evitare l’attualità della sussistenza della posizione di garanzia non è punibile in quanto la pericolosità della situazione non è sufficiente a soddisfare il principio di offensività, ad esempio qualora il medico compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarsi all’obbligo di impedimento, abbandonando il posto di guardia avendo appreso che sta per essergli affidato in cura l’amante della moglie, ma poi, tradito dal motore della propria auto, sia “costretto” a prendersi cura dello sgradito paziente.
Il concorso in tentativo di evitare l’attualità della sussistenza della posizione di garanzia è ancor meno conforme ai principi di tassatività e offensività e quindi è esclusa la sua punibilità, ad esempio qualora il medico sia stato avvisato e determinato ad assentarsi dalla moglie.
Il concorso omissivo in un reato è punibile sia verso illeciti dolosi che colposi, ad esempio la guardia giurata notturna che, d’intesa con alcuni malviventi, non impedisca il furto notturno in una gioielleria.
Il concorso omissivo in tentativo di reato è punibile solo nei confronti di reati dolosi, mentre il tentativo di reato colposo, come abbiamo già visto, non è punibile (per incompatibilità ontologica e per mancanza di espressa previsione), si pensi all’esempio in cui il furto in gioielleria sia sventato dal sopraggiungere di una volante della polizia avvisata da un vicino.
Il tentativo di concorso non è punibile in quanto la condotta concorsuale ha rilievo soltanto se ha influenzato in qualche modo la commissione di un reato, cosa che non avviene se tale condotta è stata soltanto tentata.

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