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La violenza-fine e la violenza-mezzo


Sotto il profilo concettuale, la violenza può essere:
- personale, quando ha per oggetto la persona;
- reale, quando ha per oggetto una res;
Sotto il profilo della finalità, la violenza può essere:
- mezzo, cioè modalità della condotta che spinge la vittima a sottostare alla volontà del reo (rapina, violenza sessuale, ecc…);
- fine, cioè costituisce reati in sé (percosse, lesioni, omicidio, ecc…).
Si nota come la violenza-mezzo sia strumento idoneo a ledere il diritto della libertà individuale, mentre la violenza-fine porta alla lesione di svariati beni (vita, integrità fisica, integrità sessuale, ecc…).
La violenza-mezzo comprende:
a. violenza personale fisica,
- propria, cioè costrizione violenta che limita la possibilità di autodeterminarsi (legare, percuotere, ecc…);
- impropria, cioè moderni comportamenti violenti che non rientrano nella classica violenza fisica (ipnosi, inebriamento con droghe o alcool, siero della verità, ecc…);
- minaccia, quando ha due requisiti:
* consiste nella prospettazione ad una persona di un male futuro o prossimo, nuovo o persistente.
Il male deve riguardare un interesse giuridicamente protetto, non un semplice valore morale (minacciare di perdere un’amicizia).
L’entità del male non è rilevante, e il destinatario può essere sia la vittima della minaccia, che un terzo;
* deve far prospettare la dipendenza del male dalla volontà dell’agente minacciatore, cioè che egli sia effettivamente in grado di provocare il male minacciato.
Le modalità possono essere le più varie (minacce reali o simboliche, esplicite o implicite, ingannevoli, attraverso violenza fisica o reale come “anticipo”).
La minaccia deve essere idonea a creare uno stato di soggezione nel soggetto passivo nei confronti dell’agente minacciatore.
L’idoneità della minaccia si dimostra tenendo conto di due aspetti:
*circostanze oggettive del caso concreto;
*condizioni soggettive psicologiche della vittima.
Entrambe da valutarsi caso per caso.
In ogni caso la minaccia deve quantomeno essere proporzionata al male minacciato e seria per poter avere la forza di incidere sulla libertà individuale della vittima.
Per sussistere violenza tramite minaccia deve provocarsi l’effetto psicologico di perdita della libertà di autodeterminazione nel soggetto contro cui è esercitata;
b. violenza reale, quando la legge parla di “violenza o minaccia” intende sia la violenza fisica che reale.
Ai sensi della legge penale si ha violenza sulla cosa quando la res viene,
- danneggiata;
- trasformata, cioè modificata nella funzione;
- mutata nella destinazione.
Per concludere, sotto il profilo degli effetti, la violenza-mezzo si distingue tra:
- assoluta, che pone la vittima in uno stato di totale soggezione verso l’agente;
- relativa, quando non annulla del tutto la volontà della vittima ma la rende solo viziata.

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