Skip to content

Favoreggiamento della prostituzione minorile


Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: reato di mera condotta, consiste nel favoreggiamento della prostituzione minorile, cioè ogni attività che ne rende possibile, più facile, più sicuro, più lucroso l’esercizio.
Tale condotta può essere solo attiva, le eventuali inerzie possono comunque essere ricondotte a comportamenti attivi.
E’ reato eventualmente abituale come visto nell’induzione.

Bene giuridico: prulioffensività del reato che lede plurimi beni giuridici (intangibilità sessuale, libertà sessuale, dignità umana, personalità individuale).

Soggetto passivo: qualunque minore di 18 anni.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di favorire la prostituzione minorile.
Circa l’errore sull’età della vittima vale quanto detto per l’induzione.
Il fine di lucro non è essenziale per la sussistenza del reato.

Perfezionamento: momento e luogo in cui è posta in essere l’azione favoreggiatrice.

Tentativo: configurabile.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.