Spigolamento abusivo
Art. 624 n°3 c.p. “Se il fatto [di furto] consiste nello spigolare, rastrellare, raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto”
Residuo storico di tempi ormai andati, si differenzia dal furto comune:
Condotta: che consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel luogo costituito dai fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto.
Dal che si desume che tali azioni sottrattive devono avvenire in fase di raccolto.
Prima del raccolto si avrebbe furto comune, mentre dopo il fatto sarebbe irrilevante, dovendo i residui considerarsi res derelictae, suscettibili di occupazione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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