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Spigolamento abusivo


Art. 624 n°3 c.p.  “Se il fatto [di furto] consiste nello spigolare, rastrellare, raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto”
Residuo storico di tempi ormai andati, si differenzia dal furto comune:

Condotta: che consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel luogo costituito dai fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto.
Dal che si desume che tali azioni sottrattive devono avvenire in fase di raccolto.
Prima del raccolto si avrebbe furto comune, mentre dopo il fatto sarebbe irrilevante, dovendo i residui considerarsi res derelictae, suscettibili di occupazione.

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