La frode informatica
Art. 640 ter c.p. “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui”
Introdotta nel 1993 per eliminare il vuoto di tutela generato dalla non compatibilità dell’impiego fraudolento di una macchina entro l’elemento dell’inganno di un uomo della truffa.
Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Condotta: sono stati eliminati quei requisiti-ostacolo che non consentivano di far rientrare tale condotta nella truffa comune: artifici, raggiri e induzione in errore.
Le condotte fraudolente di questo reato possono consistere alternativamente in
- alterazione, in qualsiasi modi, di un sistema informatico o telematico, cioè modifica al regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati;
- intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, cioè ogni intervento non rientrante nelle alterazioni.
Oggetto materiale: nell’alterazione è l’intero sistema informatico o telematico, nell’intervento sono i dati, le informazioni o i programmi.
Evento: deve essere duplice: danno patrimoniale altrui e ingiusto profitto per sé o per altri.
Bene giuridico: patrimonio.
Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di alterare o intervenire e di cagionare, tramite tali condotte, un danno patrimoniale altrui e un ingiusto profitto per sé o per altri.
Perfezionamento: momento e luogo del danno patrimoniale e dell’ingiusto profitto, se simultanei, o dell’ultimo di questi eventi, se successivi.
Tentativo: configurabile.
Circostanze aggravanti speciali:
- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- se il fatto è commesso con abuso delle qualità di operatore del sistema.
Rapporti con altri reati: tale fattispecie è in rapporto di specialità reciproca con la truffa, ma qualora vi siano gli elementi affinché sussistano entrambe, prevale quest’ultima (anche se la pena è identica).
Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita a querela dell’offeso con reclusione da 6 mesi a 3 anni e con multa da 51 € a 1032 €;
- aggravata (a, b), punita d’ufficio con reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 € a 1549 €.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona - Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale
- Autore del libro: Per il manuale Giovanni Flora, per i testi sui diritti Ferrando Mantovani
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