Skip to content

Il sequestro di persona a scopo di estorsione - Circostanze aggravanti e attenuanti, sanzione


Circostanze aggravanti speciali:
- se dal fatto deriva la morte non voluta del sequestrato (art. 6302 c.p.), cioè a titolo di responsabilità oggettiva o colposa (reato aggravato dall’evento);
- se il reo cagiona la morte del sequestrato con dolo anche eventuale (art. 6303 c.p.), ipotesi speciale di omicidio doloso che comporta l’ergastolo;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione.

Circostanze attenuanti speciali:
- concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza de prezzo della liberazione (art. 6304 c.p.), questa attenuante si applica quando
- il sequestro è perfezionato;
- la condotta è idonea a far riacquistare la libertà del sequestrato senza pagamento del riscatto;
- la condotta è volontaria, non necessariamente spontanea;
- concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti (art. 6305 c.p.), questa attenuante si applica quando
- il sequestro è perfezionato;
- la condotta è idonea ad evitare che si producano ulteriori conseguenze dannose, oppure se la condotta consiste nell’aiutare le autorità nella raccolta di prove, ma solo qualora esse risultino decisive ai fini individuativi o di cattura;
- la condotta è volontaria, non necessariamente spontanea;
- nei casi di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 630 c.p. se il contributo fornito da concorrente è di eccezionale rilevanza anche con riguardo alla durata del sequestro o all’incolumità della persona sequestrata.
La ratio delle attenuanti è unica, consistente nel disgregare le organizzazioni dei sequestratori dall’interno.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punito d’ufficio con reclusione da 25 a 30 anni;
- aggravato (a), punito d’ufficio con la reclusione fissa di 30 anni;
- aggravato (b), punito d’ufficio con la pena dell’ergastolo;
- attenuata (a), punito d’ufficio con la stessa pena dell’art. 605 c.p. (sequestro di persona), ma se il sequestrato muore dopo la liberazione allora con reclusione da 6 a 15 anni;
- attenuata (b), punito d’ufficio con pena diminuita da ⅓ a ⅔, e nel caso che la pena da attenuare sia un ergastolo, lo sostituisce con reclusione da 6 a 15 anni;
- concorso di un’attenuante con l’aggravante (a), punito d’ufficio con reclusione da 20 a 24 anni;
- concorso di un’attenuante con l’aggravante (b), punito d’ufficio con reclusione da 24 a 30 anni;
- attenuata (c), punito d’ufficio con pena ridotta fino a ⅓;
- concorso di più attenuanti con aggravante (a), punito d’ufficio con reclusione non inferiore a 10 anni;
- concorso di più attenuanti con aggravante (b), punito d’ufficio con reclusione non inferiore a 15 anni;
- aggravata (c), punito d’ufficio con pena aumentata da ⅓ alla metà.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.