Appunti esaustivi che concernono tutta la legislazione relativa alla pianificazione fiscale d'impresa. Tutti gli articoli di legge in materia sono ampiamente descritti e commentati, oltre che correlati di esempi che ne chiarificano il contenuto.
Pianificazione fiscale d’impresa
di Valentina Minerva
Appunti esaustivi che concernono tutta la legislazione relativa alla
pianificazione fiscale d'impresa. Tutti gli articoli di legge in materia sono
ampiamente descritti e commentati, oltre che correlati di esempi che ne
chiarificano il contenuto.
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà: Economia
Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
Docente: Cremona Massimo1. Finalità della pianificazione fiscale
- conoscere la norma;
- interpretazione della norma (ciò che è scritto sui libri);
- circolari ministeriali che rappresentano l’opinione dell’Amministrazione;
- le sentenze che derivano dal contenzioso tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Il
contribuente può avere un’opinione differente rispetto a quella dell’Amministrazione Finanziaria.
L’amministrazione finanziaria può essere considerata come CONTROPARTE. Il suo obiettivo è garantire
un gettito elevato. Quindi di fronte alla stessa norma il contribuente cercherà di dare un significato in modo
tale da diminuire il carico fiscale, viceversa l’Amministrazione finanziaria leggerà la norma in modo tale da
aumentare il carico fiscale. Quindi quando leggiamo le circolari ministeriali bisogna considerare che
l’Amministrazione le interpreta si in modo corretto, ma più restrittivo e a “danno” del contribuente.
PIANIFICAZIONE FISCALE : di fronte a due alternative legittime, scegliere l’alternativa meno onerosa
sotto il profilo fiscale per il contribuente. È evidente che bisogna conoscere la norma e le varie alternative
possibili.
Pianificazione fiscale non significa né evasione fiscale né elusione fiscale:
EVASIONE FISCALE significa occultare dei redditi che si sono già manifestati o che si stanno
manifestando, ad esempio attraverso costi fittizi, mediante mancata emissione di fatture. Siamo di fronte ad
un reddito che esiste, ma che non viene sottoposto a dichiarazione e che quindi non si pagano i relativi
tributi.
L’ELUSIONE FISCALE di imposte avviene mediante l’utilizzo di comportamenti e strumenti leciti ma
finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi tributari aggirando le norme senza valide ragioni economiche. Come
ad esempio l’utilizzo di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) finalizzati non tanto ad ottenere le
conseguenze che derivano dall’operazione stessa, ma altri risultati disapprovati dal sistema. È importante
fare attenzione alla distinzione tra vantaggio tributario e diritto tributario, che invece è giusto che il
contribuente sfrutti.
La pianificazione fiscale prevede che il contribuente, di fronte a due percorsi, sceglie quello meno oneroso
dal punto di vista fiscale. Questo comportamento non è disapprovato dal legislatore o dall’Amministrazione
Finanziaria. Il legislatore richiede che ciascun contribuente paghi il giusto ammontare di imposte, né in
eccesso, né al di sotto di quello che dovrebbe pagare.
ESEMPIO: due soggetti decidono di costituire una società di capitali, con oggetto sociale la costruzione di
mobili. Dopo un business plan si decide di costituire 100000€, con 3 possibilità:
1. tutto capitale sociale;
2. parte capitale sociale + finanziamento soci fruttifero;
3. parte capitale sociale + finanziamento soci fruttifero + prestito bancario.
Nel primo caso osserviamo le norme sulla deducibilità degli interessi passivi.
Nel secondo caso bisogna confrontare anche il carico tributario che spetta al socio, perché se si dovesse
scoprire che si risparmiano imposte sulla parte del capitale sociale, ma il socio sostiene maggiori imposte
della situazione di partenza, la scelta non è conveniente. Il carico fiscale per il socio sarebbe superiore al
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Pianificazione fiscale d’impresa beneficio fiscale. Quindi occorre valutare anche il regime tributario degli interessi attivi che sono a carico
del socio.
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Pianificazione fiscale d’impresa 2. Elementi fondamentali della pianificazione fiscale
- L’analisi della pianificazione fiscale difficilmente si focalizza solo su un soggetto, normalmente si
focalizza su più soggetti. La pianificazione fiscale valuta tutti i soggetti economici ed è sbagliato esaminare
ciò che accade ad un solo soggetto, perché quello che può essere conveniente per un soggetto, può non
esserlo per tutti gli altri soggetti.
- Il regime tributario delle persone giuridiche prevede un’aliquota proporzionale al reddito:
indipendentemente dal reddito si paga una certa aliquota; mentre il regime tributario delle persone fisiche
prevede un’aliquota progressiva a scaglioni: al crescere del reddito cresce il reddito. Quando i flussi di
reddito intersecano questi due mondi è importante prestare attenzione allo scaglione del soggetto che sarà
sottoposto all’imposta. Sulla base di queste aliquote ci può essere o meno la convenienza.
- L’analisi deve essere fatta allo stesso livello: se ipotizziamo un certo flusso di reddito, dobbiamo
confrontare le alternative in capo agli stessi soggetti.
ESEMPIO: abbiamo due alternative:
1. una persona fisica possiede una società A
2. persona fisica possiede una holding che possiede una società A
L’analisi per essere completa deve essere fatta allo stesso livello, quindi sulla base delle persone fisiche. Le
conclusioni saranno opposte rispetto a quelle che si ottengono se si confronta l’intera alternativa A con
l’intera alternativa B.
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Pianificazione fiscale d’impresa 3. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 - art.1
TITOLO 1 – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
ART.1 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura
rientranti nelle categorie indicate dall’art.6: redditi fondiari, da capitale, da lavoratore dipendente, da
lavoratore autonomo, d’impresa, diversi.
Il presupposto d’imposta è il reddito prodotto.
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Pianificazione fiscale d’impresa 4. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 - art.2
SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di
imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio
o la residenza ai sensi del codice civile.
2-bis Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Questo significa che un soggetto che decide di trasferirsi in un paese a regime fiscale privilegiato, viene
considerato in ogni caso residente in Italia. Questa è una norma antielusiva.
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Pianificazione fiscale d’impresa 5. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.3
BASE IMPONIBILE
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto
stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione
legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto] ;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime
condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla
legge ;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544 .
Per i soggetti residenti il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi prodotti nelle varie
categorie di reddito, su questo si applica l’imposta. Il soggetto residente in Italia che produce redditi
all’estero li deve includere nella sua base imponibile.
Per i soggetti non residenti, i redditi devono essere prodotti nel territorio dello Stato. Nella sua base
imponibile non deve includere i redditi prodotti all’estero.
In Italia non concorrono alla formazione della base imponibile i redditi esclusi, questi sono i redditi esenti, o
che scontano le imposte tramite o ritenuta alla fonte o imposte sostitutiva, tale per cui questi redditi non
vanno a formare la base imponibile. Esempi di questi sono:
- redditi derivanti da interessi attivi bancari;
- il capital gain, reddito derivante da attività speculativa;
- dividendi; interessi sui titoli di stato sono soggetti ad aliquota del 12,5%;
- investimenti in fondi, perché i fondi pagano le imposte sostitutive;
- interessi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da società per azioni sono soggetti a ritenuta d’imposta
se percepiti da persone fisiche;
- finanziamenti a soci fruttiferi.
Questo reddito non va indicato nella dichiarazione dei redditi perché è escluso dalla base imponibile e sono
soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta a carattere proporzionale, quindi non scontano l’aliquota progressiva
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Pianificazione fiscale d’impresa a scaglioni. Questi sono strumenti legittimi e quindi permettono una legittima pianificazione fiscale.
RITENUTA : prelevare da colui che genera reddito una somma per tassarla. Questa può essere:
- a titolo d’acconto
- a titolo d’imposta
Oltre al sistema italiano abbiamo altre due sistemi: il sistema americano si basa sul sistema della
cittadinanza, inoltre qualsiasi tipo di reddito è soggetta ad imposta, a differenza dell’Italia. Mentre nel Nord
Europa le persone sono tasse solo dove producono il reddito.
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Pianificazione fiscale d’impresa 6. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.6
CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale
che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le
norme relative a tali redditi.
1. classifica i redditi nelle categorie
3. Il reddito prodotto dalle società di persone è sempre reddito d’impresa e viene attribuito ai soci sottoforma
di reddito di partecipazione.
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Pianificazione fiscale d’impresa 7. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.5
REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA : per le società di persone, il reddito prodotto viene attribuito ai soci
in proporzione dalle quote di possesso e indipendentemente dalla sua distribuzione.
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Pianificazione fiscale d’impresa 8. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.7
PERIODO DI IMPOSTA
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma,
salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13.
E’ necessario definire il periodo d’imposta che convenzionalmente viene determinato nell’anno solare.
Quindi una persona fisica è tassata sul reddito prodotto in quell’anno solare.
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Pianificazione fiscale d’impresa 9. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.8
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i
compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
Somma dei redditi delle singole categorie che hanno regole autonome per determinare i redditi.
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Pianificazione fiscale d’impresa 10. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art.9
DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti
i cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno
antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati
percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui
sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito
il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere
inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore
normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i
servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali,
tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di
enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le
società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore
normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli
atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in società.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 11. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917- titolo 1 capo 1 art. 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23
ART.10 – ONERI DEDUCIBILI
Vanno sottratti dal reddito complessivo, per poter determinare il reddito imponibile sul quale di applicano le
aliquote. Es. interessi passivi sui mutui.
ART.11 – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Determino l’imposta applicando l’aliquota.
ART.12 – DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le detrazioni vanno a ridurre l’imposta dovuta e si applicano sulla base di condizioni specifiche. È una
personalizzazione del carico fiscale.
La detrazione per carichi di famiglia permette di avere delle detrazioni uguali per tutti, indipendentemente
dal reddito. Invece gli oneri deducibili hanno pesi diversi a seconda dell’aliquota che viene applicata
successivamente.
ART.15 – DETRAZIONE PER ONERI
ART.17 – TASSAZIONE SEPARATA
In questo modo determiniamo le imposte, ad eccezione dei redditi a tassazione separata. Sono redditi che
maturano in ciascun periodo di imposta ma vengono erogati tutti in un unico periodo di imposta, come il
TFR. Questo farebbe scattare la progressività a scaglioni, quindi subirebbero una tassazione penalizzante,
quindi il legislatore ha pensato di estrapolare questi tipi di reddito dalla base imponibile e vengono calcolati
sulla base di una media degli esercizi precedenti.
ART.22 – SCOMPUTO DEGLI ACCONTI
Gli acconti pagati durante l’anno vanno tenuti in considerazione.
ART.23 – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA AI NON RESIDENTI
I non residenti vengono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Il requisito della residenza deve essere soddisfatto per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 180
giorni). Il periodo d’imposta è l’anno solare. Se un soggetto parte non è tenuto a pagare l’imposta sui beni
che esso porta con sé all’estero.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 12. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO II – ART. 25
CAPO II – REDDITI FONDIARI - ART. 25 – REDDITI FONDIARI
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o
devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Sono un tipo di reddito che non genera perdite, piuttosto non genera reddito, ma non può generare perdite.
Non siamo di fronte a redditi effettivi, ma a redditi medi, stimati.
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Pianificazione fiscale d’impresa 13. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO II – ART. 43
CAPO II – REDDITI FONDIARI - ART. 43 – IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO
FONDIARIO
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli
che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o
comodato, salvo quanto disposto nell'art. 6590, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di
cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9591 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
IMMOBILI STRUMENTALI : sono quelli utilizzati da persone fisiche.
IMMOBILI MERCE : sono quelli al cui scopo è destinata l’attività imprenditoriale svolta nell’ambito di
un’impresa commerciale e sono destinati a produrre ricavi. Questi immobili non producono reddito fondiari,
ma se rientrano nell’attività imprenditoriale questi tipi di immobili generano un reddito che rientrano nel
reddito d’impresa.
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Pianificazione fiscale d’impresa 14. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO III – ART. 44
CAPO III – REDDITI DI CAPITALE - ART. 44 – REDDITI DI CAPITALE
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e
titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5393; è ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle
sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo
2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 5094 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i
rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo
o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al
capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che
la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di
residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente
stesso o da altri elementi certi e precisi;95
b) [le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle
quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una
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Pianificazione fiscale d’impresa società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del redito d’impresa per effetto
di quanto previsto dall’articolo 109, comma 9]96;
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n.
510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Sono redditi di capitale i frutti che derivano dall’impiego di capitale.
Lettera h 1 comma : il presupposto è l’impiego di capitale e i redditi di capitale sono i frutti che derivano da
questo impiego.
Lettera e 1 comma : dividendi che vengono retratti dagli investimenti in società di capitale o dall’acquisto e
la sottoscrizione di capitale.
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Pianificazione fiscale d’impresa 15. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - CAPO III – ART. 45
ART.45 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI CAPITALE
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 4498
è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei
beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44
sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite
o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori
sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1
dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o
determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo
al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 44 sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale
differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni,
maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I
corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio
del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
COMMA 1 : questi redditi sono solo positivi e non possono avere nessun costo associato tale per cui questi
redditi devono essere rettificati dei relativi costi.
Ad esempio le plusvalenze realizzate dall’acquisto e poi dalla vendita di un azione, è da considerare
aleatoria e quindi non è un reddito di capitale, perché per il legislatore redditi da capitale sono solo i frutti.
Il reddito di capitale è dato dai frutti che derivano dall’impiego di capitale. Per il legislatore i frutti sono
sempre positivi.
Metaforicamente non va confuso l’albero con i frutti, se si vende l’albero non si realizza reddito da capitale.
Anche i dividendi sono positivi, perché al massimo se non ci sono utili, non ci sono dividendi. Stessa cosa se
ci sono perdite, viene richiesto il reintegro del capitale.
Ad esempio per acquistare un’azione o un’obbligazione mi possono essere indebitato (ad esempio
ricorrendo ad un finanziamento) e in questo caso devo pagare degli interessi passivi, che non sono
fiscalmente deducibili. Il legislatore per le persone fisiche non riconosce eventuali interessi passivi come
deducibili, perché non sono direttamente collegabili all’impiego di capitale.
Percepiti nel periodo di imposta vuol dire che bisogna considerare la maturazione, che avviene nel momento
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Pianificazione fiscale d’impresa in cui si percepiscono le somme.
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Pianificazione fiscale d’impresa 16. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO III – ART. 47
CAPO III – REDDITI DI CAPITALE - ART.47 – UTILI DA PARTECIPAZIONE
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione
di imposta.
I casi all’articolo 3, comma 3, lettera a sono i redditi soggetti a ritenuta d’imposta, che non concorrono a
formare il reddito ordinario.
In questo comma stiamo parlando di dividendi che possono essere o tassati con ritenuta a titolo di imposta al
12,5% e non concorrono alla formazione del reddito imponibile, o se non ci sono i requisiti di cui sopra,
concorrono alla formazione del reddito ordinario ma non interamente ma solo per il 49,72% (oggi) per
evitare fenomeni di doppia imposizione (perché vengono prima tassati per il 27,5% da parte della società).
I dividendi possono essere considerati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta per il 12,5% quando sono
percepiti su partecipazioni non qualificate, ovvero quelle in cui i diritti di voto esercitabili in un’assemblea
ordinaria non sono superiori al 2% per società quotate in borsa o al 20% per società non quotate. Quindi se
la persona fisica detiene una partecipazione qualificata e ottiene dividendi, questi concorrono a formare il
reddito imponibile al 49,72%.
Per le società o enti che non hanno azioni con diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, le soglie
sono del 5% e del 25%.
Ipotizziamo che marito e moglie acquistino una partecipazione: se il reddito è basso è conveniente che un
solo soggetto detenga la partecipazione, se invece il reddito è molto alto è meglio frazionare la
partecipazione (ipotizziamo 15% cadauno), il dividendo non concorre alla formazione del reddito ordinario,
ma si applica un tassazione proporzionale del 12,5%. Più alto è il reddito, maggiore è il beneficio. Se il
dividendo non fa scattare le aliquote massime può essere conveniente avere delle partecipazioni qualificate.
I costi connessi ad un reddito di capitale non sono deducibili.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 17. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO IV – ART. 49
CAPO IV – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - ART.49 – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso
il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 18. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO IV – ART.50, 51, 52
CAPO IV – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - ART.50 – REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI
LAVORO DIPENDENTE
Redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente.
ART.51 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di
lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Il lavoratore dipendente non può dedursi dei costi dal suo reddito, vi sono degli oneri deducibili nell’art.10
ma che concorrono a deduzione di tutti i redditi, non solo quelli di lavoro dipendente.
ART.52 – DETERMINAZIONE DEI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 19. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - CAPO V – ART. 53
CAPO V – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ART.53 – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di
arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla
partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si
considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o
professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente
artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita]133;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12
giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro
autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla
lettera a) del comma 2.
Reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni. Si parla del reddito prodotto da avvocati, notai,
commercialisti, geometri, ecc. Gli studi associati di commercialisti e avvocati, producono sempre reddito di
lavoro autonomo, a meno che non svolgano l’attività sotto forma di società, producono reddito d’impresa.
L’agente di commercio produce reddito d’impresa, perché è un intermediario di cui all’art. 2195, e non è un
arte o una professione. Un soggetto che ha un bar produce reddito d’impresa. L’artigiano è un piccolo
imprenditore che genera reddito d’impresa.
Il reddito di lavoro autonomo è tassato per cassa, mentre il reddito d’impresa è tassato per competenza.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 20. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO V – ART. 54
Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - CAPO V – ART. 54
CAPO V – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ART.54 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI
LAVORO AUTONOMO
Il reddito è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nello stesso
periodo nell’esercizio dell’arte e delle professioni, salvo quanto stabilito nei commi successivi (parte del
comma 1). Nei commi successivi ci sono una serie di norme per evitare abusi.
Possiamo riscontrare il principio di cassa.
Non c’è un principio di competenza a meno che non si parli di ammortamenti o tfr.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 21. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 55
CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA (PER L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE) - ART.55 – REDDITI
D’IMPRESA
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese
commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate
nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi
che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32142, pur
se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle
stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Sono quelli che derivano dallo svolgimento dell’attività commerciale, indicate all’art.2195, devono essere
svolte in via abituale e professionale. Non è detto che sia esclusiva.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 22. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 56
CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.56 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo
quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative alle società e agli enti di
cui all'articolo 73144, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in
accomandita semplice.
Questo articolo fa riferimento al reddito d’impresa prodotto dalle società. Quindi questo viene determinato
secondo certi criteri relativi alle società. Inoltre prevede che al reddito d’impresa determinate dalle società si
applicano alcune modifiche secondo quanto stabilito dalle norme di questo capo.
La società semplice per definizione non produce reddito d’impresa, ma produce un reddito che viene
immediatamente assegnato ai suoi soci senza mutare la sua natura. Mentre per le società in accomandita
semplice e in nome collettivo il reddito prodotto diventa reddito d’impresa, che viene assegnato sotto forma
di reddito di partecipazione ai soci.
In questo capo stiamo parlando della persona fisica che svolge un’attività d’impresa. Il legislatore si pone il
problema di separare all’interno del patrimonio dell’individuo, l’attività svolta in maniera imprenditoriale
rispetto agli altri redditi diversamente prodotti.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa 23. Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986,
N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 57
CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.57 – RICAVI
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85156 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al
consumo personale o familiare dell'imprenditore.
Il legislatore individua due sfere: la sfera imprenditoriale e la sfera individuale. I redditi generati all’interno
della sfera imprenditoriale non possono essere portati all’interno di quella personale, e se vengono portati,
devono essere valorizzati a valori normali.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Pianificazione fiscale d’impresa