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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 110

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 110
ART.110 – NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI
Il primo comma fissa il principio del costo, ovvero come nel codice civile, il legislatore tributario fissa come punto di riferimento il principio del costo, quindi quando vengono acquistate materie prime, quello che fa fede è il costo sostenuto nei confronti di terze economie, quando vengono acquistati beni strumentali, quello che fa fede è il costo sostenuto nei confronti di terze economie. Quindi il valore ammortizzabile di un bene strumentale è il costo sostenuto nei confronti di terze economie.
Dopo di che il principio di costo viene declinato in varie sfaccettature:
a) gli ammortamenti sono deducibili secondo certe percentuali indicate nei decreti ministeriali da applicarsi sul costo del bene, quindi ogni anno si fa un ammortamento secondo certe aliquote da applicare al costo del bene;
b) il principio del costo non è il prezzo pagato per acquistare la materia prima, il bene strumentale, delle azioni, ma il concetto di costo include anche gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi passivi e le spese generali (es. spese di trasporto, di installazione, di primo impianto);
c) per quanto concerne i beni rivalutati, il costo di questi non include le plusvalenze iscritte, salvo che i beni siano stati rivalutati per espressa disposizione di legge e non hanno concorso a formare reddito per espressa disposizione di legge. La plusvalenza viene determinata raffrontando il prezzo di vendita con il valore fiscalmente riconosciuto. Il problema è determinare il valore fiscalmente riconosciuto.
ESEMPIO PUNTO C):
BENE STRUMENTALE:
COSTO                         1000    +1000    2000
AMMORTAMENTO                     (400)            (400)
NETTO                         600            1600
PREZZO DI VENDITA                     2000            2000
PLUSVALENZA = 2000 – 600 =             1400            400
Se il valore del bene viene rivalutato (non per disposizione di legge), di 1000 e quindi il valore viene aumentato a 2000 (1000 + 1000).
Il costo non include eventuali plusvalenze iscritte. Quindi se il costo include delle plusvalenze iscritte, il valore di costo deve essere depurato dell’eventuale plusvalenza iscritta. Quindi il valore contabile è 2000, ma per effetto di una rivalutazione di 1000, di conseguenza il costo è 1000, meno gli ammortamenti di 400, il valore fiscalmente riconosciuto è 600.
Il costo normalmente è quello pagato nei confronti delle terze economie, il valore netto è al netto degli ammortamenti. Però può capitare che il costo derivi da operazioni particolari che prevedono una iscrizione della plusvalenza sul cespite, e quindi il costo sia aumentato artificialmente e che quindi il valore sia superiore. Questo maggior valore non è rilevante fiscalmente, non costituisce costo, quindi gli ammortamenti si continueranno a fare sul costo fiscalmente riconosciuto. E qualora dovessi vendere questo bene, ai fini fiscali, devo tenere costo del valore fiscalmente riconosciuto.
Le spese sono un componente negativo di reddito, mentre il costo è un insieme di tante spese relative ad un acquisto e include gli oneri accessori.
C’è quindi un disallineamento civile e fiscale. Quindi bisogna contabilizzare delle imposte differite.
Le SPESE GENERALI sono le spese non direttamente imputabili al prodotto o al bene strumentale, come le spese di amministrazione, di controllo.
Le SPESE DI PRODUZIONE invece sono direttamente imputabili al prodotto.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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