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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 99, 101, 102

ART.99 – ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Le imposte sul reddito non sono deducibili. Le altre imposte, come quella di registro, sono deducibili.
ART.101 – MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE
Costi che traggono origine da esercizi precedenti, che quando vengono a maturazione sono fiscalmente deducibili.
ART.102 – AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI
1 comma indica da quando può essere esercitato l’ammortamento.
2 comma fissa che la quota di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal Ministero. Il legislatore voleva effettuare un eccessivo onere che andasse a reprimere il reddito fiscale, quindi si fa prima una variazione in aumento, e successivamente in diminuzione. La posta contabile di riconciliazione è data dalle imposte differita attive perché si paga anticipatamente.
Il 3 comma è stato eliminato e trattava gli ammortamenti anticipati.
Il 4 comma indica che se si elimina il bene nel corso della sua vita, il costo residuo è ammesso in deduzione.
Poi ci sono tutta una serie di norme relativi a beni di modesto importo.
Anche per le spese di manutenzione viene fissato un limite di deducibilità.
Questo articolo vuole porre una limitazione alla deducibilità del bene, e quindi un anticipo del carico fiscale.
ART.103 – AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI
L’ammortamento delle opere dei brevetti, ecc. è deducibile per il 50%.
Guarda comma 3.
Nel comma 3 bis viene indicato che in talune circostanze marchi e avviamento non sono deducibili per i soggetti che utilizzano gli IAS/IFRS. Il legislatore voleva parificare questa mancata imputazione al conto economico che questi soggetti non utilizzano, rispetto a chi utilizza i principi contabili nazionali. Quindi il legislatore ha concesso di dedurli anche se non sono imputati a conto economico.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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