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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO I - Sezione I - Art. 168

ART.168 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPRESE ESTERE COLLEGATE
Si applica esclusivamente per quelle partecipazioni superiori al 20% agli utili in caso di società non quotate in borse, o 10% di società quotate in borsa, residenti in paradisi fiscali.
Non si applica l’8 bis che invece si applica all’ipotesi di tassazione per trasparenza di talune società non residenti in paradisi fiscali. Quindi si applica esclusivamente per le collegate residenti esclusivamente in paradisi fiscali.
Partendo dal presupposto che il contribuente potrebbe non avere accesso a tutti gli elementi, diventa impossibile rideterminare il reddito secondo le norme italiane. Il legislatore ha risolto questo problema determinando il reddito in modo forfettario e ovviamente ha scelto due criteri alternativi, imponendo di scegliere il maggiore tra:
- utile prima delle imposte desumibile dal bilancio dell’esercizio, anche in assenza di un obbligo di legge;
- reddito determinato induttivamente sulla base di coefficienti indicati nel comma 3: 1% sui valori indicati all’art.85; 4% sul valore degli immobili; 15% sugli altri valori delle immobilizzazioni scritte all’attivo anche se in locazione finanziaria.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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