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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.80

ART.80 – RIPORTO O RIMBORSO DELLE ECCEDENZA
1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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