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Esempio relativo all'ART. 176 del DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917

Esempio relativo all'ART. 176 del DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917

Immaginiamo che civilisticamente il calore degli impianti è 1700 e fiscalmente è 1500.
Immaginiamo un’aliquota di ammortamento del 10%.
CE
Ammortamenti 170                Ricavi 170
Imposte correnti 5,5
Imposte differite (5,5)
Questa società chiude a pareggio. Deve pagare le imposte su 200 *10% = 20.
Se c’è un disallineamento bisogna mettere le imposte differite, perché il disallineamento varierà i valori reddituali della società, e ne devo tenere conto con una posta che via via sciolgo progressivamente a seconda dell’aliquota di ammortamento.
Se il soggetto A dopo il conferimento e quindi dopo la costituzione della società B, decide di cedere la partecipazione in B?
Partecipazione = 645
La cede a 645.
Sulla differenza tra 645 e 500 (valore fiscalmente riconosciuto) si pagheranno le imposte?
Il comma 4 nella seconda parte dice che le partecipazioni si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie. Per poter beneficiare della PEX occorreva che fossero rispettati 4 requisiti:
- classificazione nella categorie di immobilizzazione finanziaria;
- se si possiede l’azienda da più di un anno.
Se si cede l’azienda ad un acquirente, bisogna pagare le imposte. Se invece si fa l’operazione fiscalmente neutra non si pagano le imposte, anche se poi si cede la partecipazione.
Il legislatore ha ritenuto opportuno non penalizzare queste attività di ristrutturazione d’azienda.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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