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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.78

ART.78 – DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ONERI
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15215, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73216, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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