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Variazioni sulla normativa relativa alla determinazione del reddito imponibile

Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile di una società si parte dal bilancio d’esercizio che deve essere predisposto secondo principi contabili previsti dalla normativa civilistica. Il legislatore tributario ha la finalità di preservare uno certo tipo di gettito ed evitare che vengano fatte manovre civilistiche al fine di deprimere l’utile e quindi il gettito. Quindi ci sono tutta una serie di regole per la deducibilità dei costi. Inizialmente c’era il principio di derivazione. Successivamente ci si è spostati verso il doppio binario. Però poi si è tornati al principio di derivazione: si parte dal bilancio d’esercizio e si effettuano tutta una serie di aggiustamenti per raggiungere un imponibile fiscale. Questi aggiustamenti sono le variazioni in aumento e in diminuzione di componenti reddituali che si trovano nel conto economico. Secondo gli IAS/IFRS questi componenti si possono trovare anche nello stato patrimoniale.
Il legislatore poi fissa tutta una serie di condizioni, criteri, regole per disciplinare il concorso alla formazione del reddito dei ricavi, delle plusvalenze, ecc., di valutazione delle rimanenze, e limiti alla deducibilità dei costi.
Quindi si prende il bilancio d’esercizio, si confrontano i criteri con i quali è stato redatto il bilancio d’esercizio con quelli previsti dal legislatore, e se ci sono differenze, vengono apportate queste variazioni, che possono essere in aumento o in diminuzione. All’interno di queste due grandi famiglia abbiamo variazioni permanenti o temporanee, e seconda che siano destinate a riassorbirsi nel tempo o meno. Ad esempio un costo che oggi non è deducibile, lo può diventare in futuro.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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