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DPR. 29 settembre 1973, n.600

ART.37 BIS – DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE
Non è una norma di carattere generale, ma prevede la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di evocare le elusività delle operazioni qualora si verifichino una delle operazioni indicate nel comma 3. È nata come norma generale, ma poi per bloccare la sua applicabilità è stato introdotto il comma 3, che individua i casi ai quali può essere applicata questa norma.
La reazione dell’Amministrazione Finanziaria di fronte a questo vincolo è stata quella di sostenere l’ABUSO DEL DIRITTO, che è diverso dal 37 bis, non è scritta da nessuna parte ma è immanente nel sistema, ossia è applicabile a prescindere, poiché trova origine dall’obbligo del contribuente di pagare le imposte, questi ultimi devono porre in essere le operazioni non con lo scopo di sottrarre materia imponibile.
Non va quindi confuso l’abuso del diritto con le disposizioni antielusive, queste sono disposizioni casistiche, si applicano solo se ci sono certi casi, l’abuso del diritto invece, che non è scritto ma trae origine dagli articoli della Costituzione, si applica in qualsiasi circostanza.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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