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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 81

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
SEZIONE I – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART.81 – REDDITO COMPLESSIVO
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73221, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Si applica solo per le società e gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b). Da qualunque fonte provenga, questo tipo di reddito è considerato reddito di impresa.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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