Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 81
CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
SEZIONE I – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART.81 – REDDITO COMPLESSIVO
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73221, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.
Si applica solo per le società e gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b). Da qualunque fonte provenga, questo tipo di reddito è considerato reddito di impresa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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