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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.72 - 73

TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
CAPO I – SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
ART.72 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
Il presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura.
ART.73 – SOGGETTI PASSIVI
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato203;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali204;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'en te residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Il blocco a) è il più importante è relativo alle società con personalità giuridica residenti nel territorio dello stato.
Il blocco b) è composto da enti pubblici e privati che non sono costituiti sotto forma di società, ma che hanno come oggetto principale o esclusivo quello di svolgere un’attività.
Il blocco c) è quello di quegli enti come la parrocchia ma che non ha come oggetto principale o esclusivo un’attività commerciale.
Questi tre blocchi di contribuenti sono residenti nel territorio dello stato.
Il blocco d) sono i non residenti nel territorio dello stato. Per questo blocco il reddito soggetto è solo quello prodotto nel territorio dello Stato.
Il comma 3, disciplina la residenza nel territorio dello stato.
La sede legale della società è la sede dove è costituita la società.
5 bis – comma introdotto ultimamente. Prevede:
- una società non residente nel territorio dello Stato che controlla soggetti residenti, se è controllata a sua volta da soggetti residenti, si considera residente;
- se questa società non residente è amministrata in prevalenza da soggetti residenti nel territorio dello Stato, allora si considera residente.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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