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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO III – ART. 47

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 titolo 1- CAPO III – ART. 47

CAPO III – REDDITI DI CAPITALE - ART.47 – UTILI DA PARTECIPAZIONE
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
I casi all’articolo 3, comma 3, lettera a sono i redditi soggetti a ritenuta d’imposta, che non concorrono a formare il reddito ordinario.
In questo comma stiamo parlando di dividendi che possono essere o tassati con ritenuta a titolo di imposta al 12,5% e non concorrono alla formazione del reddito imponibile, o se non ci sono i requisiti di cui sopra, concorrono alla formazione del reddito ordinario ma non interamente ma solo per il 49,72% (oggi) per evitare fenomeni di doppia imposizione (perché vengono prima tassati per il 27,5% da parte della società).
I dividendi possono essere considerati soggetti a ritenuta a titolo d’imposta per il 12,5% quando sono percepiti su partecipazioni non qualificate, ovvero quelle in cui i diritti di voto esercitabili in un’assemblea ordinaria non sono superiori al 2% per società quotate in borsa o al 20% per società non quotate. Quindi se la persona fisica detiene una partecipazione qualificata e ottiene dividendi, questi concorrono a formare il reddito imponibile al 49,72%.
Per le società o enti che non hanno azioni con diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, le soglie sono del 5% e del 25%.
Ipotizziamo che marito e moglie acquistino una partecipazione: se il reddito è basso è conveniente che un solo soggetto detenga la partecipazione, se invece il reddito è molto alto è meglio frazionare la partecipazione (ipotizziamo 15% cadauno), il dividendo non concorre alla formazione del reddito ordinario, ma si applica un tassazione proporzionale del 12,5%. Più alto è il reddito, maggiore è il beneficio. Se il dividendo non fa scattare le aliquote massime può essere conveniente avere delle partecipazioni qualificate.
I costi connessi ad un reddito di capitale non sono deducibili.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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