DPR. 29 settembre 1973, n.600 - art.37 bis al 1 comma
SONO INOPPONIBILI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA : solo nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria questi atti, fatti e negozi non hanno valore, mentre civilisticamente l’operazione anche se elusiva, rimane valida.
- GLI ATTI, I FATTI E I NEGOZI, ANCHE COLLEGATI TRA LORO : il legislatore usa il plurale, anche se è sufficiente che ci sia un’unica operazione indicata dal comma 3, ma ci deve essere una pluralità di comportamenti.
- PRIVI DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE : economico può essere anche qualcosa che non è immediatamente misurabile (es. dissidio tra i soci). Per valide si intende congrue rispetto all’obiettivo.
- DIRETTI AD AGGIRARE OBBLIGHI O DIVIETI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO : aggirare le norme significa che le norme devono essere applicate correttamente per ottenere un obiettivo disapprovato dal sistema
- E AD OTTENERE RIDUZIONI DI IMPOSTE O RIMBORSI, ALTRIMENTI INDEBITI : bisogna ottenere il vantaggio tributario altrimenti indebito, perché se non si ottiene il vantaggio tributario si può fare qualsiasi cosa ma la norma 37 bis non si applica.
E’ necessario che si verifichino tutte queste condizioni!
Queste disposizioni si applicano esclusivamente nel caso in cui siano utilizzate uno o più delle operazioni indicate nel comma 3. Se non ci fosse stato il comma 3, l’art.37 bis avrebbe avuto portata generale, è stato introdotto proprio per porre un limite all’operatività dell’Amministrazione Finanziaria.
I successivi commi sono norme procedurali poste a tutela del contribuente, per evitare che l’Amministrazione finanziaria abusi nell’interpretazione della norma e sindacare le scelte imprenditoriali del contribuente.
Il comma 8 in particolare dice che l’Amministrazione Finanziaria consente al contribuente di richiedere un parare preventivo sottoponendo all’amministrazione finanziaria il caso per avere una risposta interpretativa finalizzata a chiarire se una certa operazione può essere considerata elusiva oppure no.
Il contribuente può chiedere la disapplicazione delle norme se dimostra che l’operazione è finalizzata ad un rafforzamento della società, quindi sottopone all’amministrazione finanziaria una richiesta di disapplicazione delle norme penalizzanti nei diritti del contribuente. Questo è l’interpello.
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- Successivo: Interpello 22 Marzo 2007 e del 2 Ottobre 2009
- Precedente: DPR. 29 settembre 1973, n.600
Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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