Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.77
ART.77– ALIQUOTA DELL’IMPOSTA
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.
Il 27,5% è un’aliquota proporzionale al reddito. Questo perché le imposte pagate dalla società sono un’anticipazione sul gettito che poi deve gravare sulla persona fisica, quindi non è necessario fare una progressività. Bisogna poi evitare un fenomeno di doppia imposizione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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