Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 58
CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.58 – PLUSVALENZE
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86158 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17159. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Quando l’imprenditore individuale cede la propria azienda, perde lo status di imprenditore, questo da luogo ad una plusvalenza.
Se ricorrono certi requisiti, qualora il bene venga venduto, c’è la possibilità per optare per la tassazione separata. Se invece la tassazione separata è più alta della tassazione ordinaria, si mantiene la tassazione ordinaria.
Il legislatore ha voluto evitare che il passaggio in casa di morte agli eredi fosse penalizzato dalle imposte sui redditi e quindi ha detto che l’estrapolazione dell’azienda dalla sfera dell’imprenditore individuale per passare ad un altro imprenditore individuale (figlio) per causa di morte non è un evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Però chi riceve l’azienda ha gli stessi valori fiscalmente riconosciuti al possessore precedente.
Il comma 2 fa riferimento alle plusvalenze di cui all’art.87, ovvero quelle che derivano dalle partecipazioni. Le partecipazione detenute dall’imprenditore individuale scontano le imposte, ma limitatamente al 60% del reddito imponibile.
Il comma 3 prevede l’estrapolazione dei beni strumentali a beneficio dell’imprenditore individuale, che anche in questo caso devono essere estrapolati a valore normale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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