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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO III - Art.172

ART.172 – FUSIONE DI SOCIETÀ
La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
La fusione non è un elemento realizzativo tale per cui i beni passando da una società all’altra vengono ceduti o assegnati.
Anche l’avviamento non è realizzato.
Non si tiene conto dell’avanzo e del disavanzo iscritto. Questo maggior valore attribuito ai beni per effetto dell’allocazione del disavanzo non costituisce evento imponibile. Però i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e quindi bisogna predisporre un apposito prospetto di riconciliazione per riconciliare i dati risultanti dal bilancio con gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti.
Il comma 3 stabilisce che se il cambio delle partecipazioni prevede un conguaglio in denaro, questo sarà tassato perché prevede un realizzo.
Il comma 10 bis dice che il regime dell’imposta sostitutiva è applicabile anche alle operazioni di fusione.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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