Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art.83
ART.83 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. (manca un pezzo)
Il legislatore aveva tanti metodi per poter determinare il reddito d’impresa:
- Doppio binario: prevede che il bilancio d’esercizio viene predisposto ai fini contabili, come una rendicontazione per i soci e poi un bilancio fatto esclusivamente ai fini fiscali.
- Derivazione: Si parte dal bilancio e si aggiustano le poste contabili di volta in volta per tenere conto delle norme tributarie al fine di raggiungere un reddito imponibile.
Il sistema italiano è finito per essere prevalentemente di derivazione, a maggior ragione con il sistema di IAS/IFRS. In sostanza il legislatore ha detto che non esiste un bilancio fiscale autonomo, ma esiste un bilancio che deve essere predisposto secondo corretti principi contabili, sul quale si fanno le variazioni in aumento e in diminuzione per poi giungere al reddito imponibile.
L’obiettivo di chi prepara un bilancio d’esercizio è la prudenza. Le esigenze tributarie però non sono le stesse che stanno al di sotto la prudenza, perché l’obiettivo del legislatore tributario è quello di alzare il più possibile il reddito imponibile, perché ha esigenze di reddito immediate. Ci saranno quindi tutta una serie di criteri differenti a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio d’esercizio. Questi criteri servono per limitare la deducibilità di alcuni costi o l’anticipazione di alcuni ricavi.
Esempi di variazione in aumento: costo che viene considerato come non inerente alla attività, viene rappresentato nel bilancio d’esercizio, ma ai fini tributari non è rilevante, quindi viene eliminato aumentando il risultato d’esercizio. Oppure le imposte non sono deducibili per definizione.
Esempi di variazioni in diminuzione: ricavi, proventi che non concorrono interamente alla formazione del reddito.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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