Risoluzione Del 28/12/2000 N.200
Siamo di fronte a una risoluzione da parte del Ministero della Finanze, a fronte di una richiesta di pareri ai sensi dell’art.21. Questo è un interpello ordinario per ottenere un parere preventivo su un’operazione che potrebbe essere considerata elusiva. Siamo di fronte ad un’operazione che potrebbe essere considerata elusiva ai sensi dell’art.37 bis che richiede una serie di atti, fatti e negozi posti in essere in modo privo di valide ragioni economiche, al fine di aggirare le norme tributarie, ma al fine di ottenere un vantaggio tributario.
Questa operazione nasce da una precedente operazione: il gruppo Pirelli aveva deciso di abbandonare un business, quello della fotonica. Il gruppo Pirelli si trovava in una situazione di leadership del mercato globale di quei tempi. Per sviluppare quel business c’era bisogno di numerosi investimenti e Pirelli ha ritenuto più opportuno investire in altri attività, e si decise così di vendere il business della fotonica, che è stato acquistato dalla Sisco. Nel corso delle negoziazioni c’erano due possibili acquirenti: Sisco e Marconi, ma mentre la Sisco faceva fare all’esterno, la Marconi faceva fare tutto all’interno. Sisco ha deciso di creare una joint venture, al 10% da Sisco e al 90% da Pirelli, per poi sviluppare questo business e portarlo in borsa. Inoltre c’erano dei brevetti in quel business molto importanti.
Concluso il contratto con la Sisco, la joint venture era destinata ad essere quotata ad Amsterdam.
Il primo passaggio fu quello di conferire le attività italiane ad una holding con sede ad Amsterdam. C’è stato un problema per confermare il valore delle attività da conferire. In quel periodo i conferimenti nelle società europee non pagavano imposte, mentre se si cedevano rami d’azienda si pagava un’imposta sostitutiva del 19%.
Il conferimento venne fatto alla fine di marzo e si iniziò a sviluppare la quotazione alla borsa di Amsterdam.
Nell’agosto iniziarono delle negoziazioni con gli Stati Uniti, e venne raggiunto un accordo con il quale le attività vennero valutate circa sui 5 miliardi di €, questo è il prezzo (quando prima erano state valutate per 250 milioni, questo è il valore).
Ai sensi dell’art.37 bis ci si poneva il problema se siamo di fronte ad una serie di comportamenti unici o a due operazioni distinte (prima fase dell’operazione in Olanda, dove si gode della PEX e seconda fase negli Stati Uniti), questa seconda scelta è elusiva.
L’operazione era abbastanza complessa quindi la Pirelli ha realizzato tutta una serie di step che non si limitava ai conferimenti di aziende, ma per rimpolparla di tutto quello che era necessario gli acquirenti chiesero anche ulteriori assets, dei brevetti. In questa fase, gran parte del valore poteva essere attribuito alla propria intellettuale che doveva essere trasferita dalla società italiana ad altre società del gruppo. In questa fase sono state fatte esplodere numerose plusvalenze che avrebbero portato al 19% la tassazione. Se non si fosse iniziato a conferire in Olanda le attività, si sarebbero fatte delle cessioni d’azienda, e la tassazione sarebbe stata del 19%. Quindi non ci sarebbe stata differenza. Su questa base si è fatta una richiesta di interpello all’amministrazione finanziaria.
La valutazione presso l’agenzia durò un mese e si concretizzò con questa risoluzione del 28/12/2000.
Questo è un buon caso di trasparenza da parte dell’azienda e cooperazione da parte dell’amministrazione, visto che le imposte che si sarebbero dovute pagare sono le stesse che vengono pagate effettivamente.
L’Amministrazione si è comportata a vantaggio dell’azienda, in quanto non l’ha voluta realizzare.
RIEPILOGO:
Nel settembre del 2000 la Pirelli ha questa offerta in mano e potrebbe studiare una via tranquilla tale per cui non pagano le imposte: vendere le partecipazioni dall’olanda, beneficiare della PEX e riportare tutto nelle società olandesi. Però è un rischio significativo, quindi attuano una strategia su due vie: la prima è quella di porre in essere una serie di operazioni per pagare delle imposte, effettuano così una serie di cessione di quelli che sono i beni immateriali di maggior valore, i brevetti, dopo però aver richiesto l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 19%, la seconda via prevede la presentazione di una domanda di interpello per richiedere la conferma che l’operazione non portava nessun vantaggio tributario, perché l’operazione portava al pagamento dell’imposta pari al 19% che sarebbe stata l’imposta pagata se non fosse stata fatta quell’operazione.
Al fine di proteggere la società e gli azionisti vi è questa richiesta di interpello per evitare futuri ripensamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e quindi evitare che questa potesse successivamente contestare l’operazione effettuata. L’AF richiedeva la puntuale descrizione di tutte le operazioni fatte. La società ha descritto l’intera operazione nelle due fasi, in modo che l’AF non contestasse la mancata descrizione della prima fase.
La difficoltà del fiscalista è quella di fare una valutazione tendendo conto di:
- cosa pensa l’AF in quel momento;
- cosa penserà l’AF tra 5/6 anni.
Oggi l’AF è diventata più aggressiva rispetto a 10 anni fa e ritiene elusive tutte quelle operazioni poste in essere per poter godere di un’imposta sostitutiva.
Per ottenere l’interpello è trascorso un mese di contatti con l’AF.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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