Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 59
CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.59 – DIVIDENDI
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera
b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
2. abrogato
I dividendi percepiti nell’ambito dell’impresa individuale concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 40%.
Continua a leggere:
- Successivo: Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 60
- Precedente: Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 58
Dettagli appunto:
-
Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
Altri appunti correlati:
- Economia Aziendale, un'introduzione
- Diritto commerciale
- Economia aziendale
- Diritto commerciale
- Economia Aziendale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Crisi delle Imprese: Diagnosi, Gestione, Risanamento. Caso Volare Group
- Analisi del Bilancio Preventivo degli Enti Locali
- La valutazione del capitale economico di un'azienda operante nel settore tessile
- Il mercato del gas naturale: analisi economico-finanziaria delle PMI italiane operanti nel settore della vendita
- Basilea 2 e PMI
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.