Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917- titolo 1 capo 1 art.5
REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA : per le società di persone, il reddito prodotto viene attribuito ai soci in proporzione dalle quote di possesso e indipendentemente dalla sua distribuzione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Pianificazione fiscale d’impresa
- Docente: Cremona Massimo
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