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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VII – ART. 68

CAPO VII – REDDITI DIVERSIART.68 – PLUSVALENZE
Questo articolo definisce come si determinano i redditi diversi.
La plusvalenza è un valore differenziale tra il costo e il prezzo percepito al momento della cessione.
Comma 3, le plusvalenze di cui alla lettera c sono imponibili per il 49,72% del loro ammontare, quindi il legislatore consente al contribuente di tenere conto di eventuali minusvalenze di stessa natura e di riportare le minusvalenze fino ad un periodo massimo di 5 anni.
Comma 6, le plusvalenze indicate alla lettera c, sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.
Questo è un concetto di costo, a cui vengono sommati tutti gli oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto di questo bene, quindi non è un concetto di spesa. Non vengono considerati gli interessi passivi come oneri accessori.
Comma 7, vengono date altre definizioni importanti.
ESEMPIO:
Una persona fisica acquista l’1% di una società quotata in borsa. Il prezzo di acquisto è 100. Al 31/3 la società distribuisce un dividendo pari a 10. L’1/4 la società quota ancora 100 e il 30/3 quota 109. Mi conviene percepire il dividendo al 31/3 e successivamente vendere la partecipazione o vendere la partecipazione al 30/3?
Se la persona fisica percepisce il dividendo, percepisce un reddito di capitale ed è tassato al 12,5%, quindi il 10 di reddito è soggetto al 12,5%, percepisce quindi 8,75. Se aspetta il 01/04 incassa ulteriormente 100, quindi complessivamente ha 108,75. Il reddito è 10.
Se vende il giorno prima dell’incasso del dividendo può incassare 109. Questa cessione è soggetta al regime tributario dei redditi diversi. Il reddito è 9 (differenza tra il costo e il prezzo di vendita). Questo 9 è soggetto a ritenuta del 12,5% (tassazione prevista per le partecipazioni non qualificare). Il 12,5% di 9 è 7,875.
Quindi è più conveniente il primo caso, perché il regime tributario è lo stesso.
ESEMPIO:
Una persona fisica acquista una partecipazione del 100% in una srl.
Questo soggetto può:
- vendere la partecipazione ad un prezzo di 1000.
- La srl può distribuire dividendi per 500. Il prezzo post percezione del dividendo è di 500.
Prezzo di acquisto è:
- 1000
- 10
Alla persona fisica conviene più il primo o il secondo caso?
Essendo una partecipazione qualificata, facciamo riferimento all’art.47 che indica che i dividendi sono tassati al 49,72%. Per evitare la doppia imposizione la progressività sulla persona fisica è attenuata con la riduzione della base imponibile del 49,72%.
PREZZO ACQUISTO 1000:
- VENDITA A 1000 : PLUSVALENZA 0
- VENDITA 500 E DIVIDENDO 500 : MINUSVALENZA DI 500 E DIVIDENDO PAGA IMPOSTE PER IL 43% (REGIME DI PROGRESSIVITÀ) AL 49,72%. IL REDDITO DI CAPITALE È POSITIVO, IL REDDITO DIVERSO HA UNA PERDITA, QUINDI NON POSSONO COMPENSARE PERCHÉ POTREI COMPENSARLI SOLO SE FOSSERO ALL’INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DI REDDITO. MENTRE AD ESEMPIO IL REDDITO DI IMPRESA ASSORBE TUTTI I TIPI DI REDDITO.
PREZZO DI ACQUISTO 10:
- VENDITA 1000 : PLUSVALENZA = 990, SUI QUALI PAGO IL 43% AL 49,72% (PERCHÉ PARTECIPAZIONE QUALIFICATA)
- VENDITA 500 E DIVIDENDO 500 : PLUSVALENZA = 490, TASSATO AL 43% AL 49,72% E IL DIVIDENDO 500, TASSATO AL 43% AL 49,72%.
La plusvalenza sia nelle partecipazioni qualificate che non percepisce lo stesso trattamento tributario del dividendo. Le partecipazioni non qualificate sono soggette al 12,5% sia per la plusvalenza che per il dividendo. Mentre le partecipazioni qualificate sono soggette ad aliquota marginale per il 49,72% (per evitare la doppia tassazione) sia per la plusvalenza che per il dividendo. Quindi plusvalenza e dividendo sono tassati allo stesso modo. Bisogna però tenere conto che la plusvalenza è un differenziale e occorre conoscere il prezzo di acquisto!!!
Attenzione: le partecipazioni qualificate si compensano solo con altre partecipazioni qualificate, e le partecipazione non qualificate solo con quelle non qualificate.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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