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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 87

ART.87 – PLUSVALENZE ESENTI
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti (1):
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (2);
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis; (3)
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria (4).
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (5).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis (6).
7. abrogato (7) (1) Alinea modificato prima dal comma 1 dell'articolo 5 del Dl 203/2005 convertito dalla legge 248/2005 (su "Guida Normativa" del 14 dicembre 2005 n. 217) e poi dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244/2007, con decorrenza stabilita dal successivo comma 34 (sul settimanale di “Guida Normativa” n. 1/2008).
(2) Lettera modificata prima dal comma 1 dell'articolo 5 del Dl 203/2005 convertito dalla legge 248/2005 (su "Guida Normativa" del 14 dicembre 2005 n. 217) e poi dal comma 58 dell'articolo 1 della legge 244/2007, con decorrenza stabilita dal successivo comma 61 (sul settimanale di “Guida Normativa” n. 1/2008).
(3) Lettera sostituita dal comma 83 dell'articolo 1 della legge 244/2007, con decorrenza stabilita dal successivo comma 88 (sul settimanale di “Guida Normativa” n. 1/2008).
(4) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6 (su "Guida Normativa" del 7 dicembre 2005 n. 214).
(5) Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6 (su "Guida Normativa" del 7 dicembre 2005 n. 214).
(6) Comma così sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6 (su "Guida Normativa" del 7 dicembre 2005 n. 214).
(7) Comma abrogato dal comma 2 dell'articolo 6 del Dlgs 247/2005, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6 (su "Guida Normativa" del 7 dicembre 2005 n. 214).
Questo articolo si applica ai soggetti indicati nell’art.73.
Qualora questi soggetti ponessero in essere una cessione di partecipazioni, l’eventuale plusvalenza non concorre a formare il reddito in quanto esente nella misura del 95%. È un’agevolazione molto significativa. Solo il 5% quindi concorre alla formazione del reddito.
La partecipazione oggetto di cessione però deve avere dei requisiti:
- POSSESSO : posseduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;
- CLASSIFICAZIONE : classificato in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
- LOCALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE : la partecipazione oggetto di cessione è relativa ad una società che non è classificabile tra soggetti residenti in paradisi fiscali;
- SVOLGIMENTO EFFETTIVO DI UN’ATTIVITÀ : la partecipazione deve essere relativa ad una società che svolge attività di impresa.
Vi è una presunzione assoluta tale per cui le società immobiliari di mero godimento vengono considerato società che non svolgono attività di impresa.
Il comma 5, è relativo alle partecipazioni in società holding, dove in tal caso i requisiti alle lettere c) e d) vanno visti per trasparenza, quindi il legislatore va a vedere se la holding ha partecipazioni in paradisi fiscali o in società immobiliari, per evitare che si creino situazioni elusive. Quindi il legislatore non va a vedere l’attività della holding ma quella delle sue controllate.
Quest’articolo è importante perché le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazione, se ricorrono certi requisiti, possono beneficiare di un’esclusione del reddito per il 95%, questa è la cosiddetta PEX.
Mentre per le persone fisiche le partecipazioni sono subordinate alla quota di possesso relativamente al capitale, in questo caso non c’è questo requisito, quindi vale anche per partecipazioni dell’1%.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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