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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - CAPO V – ART. 53

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO V – ART. 53

CAPO V – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ART.53 – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita]133;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
Reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni. Si parla del reddito prodotto da avvocati, notai, commercialisti, geometri, ecc. Gli studi associati di commercialisti e avvocati, producono sempre reddito di lavoro autonomo, a meno che non svolgano l’attività sotto forma di società, producono reddito d’impresa. L’agente di commercio produce reddito d’impresa, perché è un intermediario di cui all’art. 2195, e non è un arte o una professione. Un soggetto che ha un bar produce reddito d’impresa. L’artigiano è un piccolo imprenditore che genera reddito d’impresa.
Il reddito di lavoro autonomo è tassato per cassa, mentre il reddito d’impresa è tassato per competenza.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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