Appunti relativi al corso progredito di diritto tributario, nei quali si approfondisce la materia oggetto di corso d'esame in modo preciso e puntuale. Vengono commentati i principali articoli relativi alla materia di tassazione, si esplorano gli istituti preposti alla riscossione dei tributi e il loro funzionamento, si da spazio alla descrizione del processo tributario e della giurisdizione inerente.
Diritto tributario - Corso progredito
di Valentina Minerva
Appunti relativi al corso progredito di diritto tributario, nei quali si approfondisce
la materia oggetto di corso d'esame in modo preciso e puntuale. Vengono
commentati i principali articoli relativi alla materia di tassazione, si esplorano gli
istituti preposti alla riscossione dei tributi e il loro funzionamento, si da spazio
alla descrizione del processo tributario e della giurisdizione inerente.
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà: Economia
Esame: Diritto tributario - Corso progredito
Docente: Logozzo Maurizio1. Classificazione dei tributi
- imposte;
- tasse;
- contributi
C’è una distinzione tra tributi (che sono devoluti al giudice tributario) e tariffe o prezzi per servizi pubblici
(che sono devoluti al giudice ordinario). Inoltre solo sulle tariffe e sui prezzi viene pagata l’IVA.
Sono entrambi considerati prestazioni patrimoniali di imposte.
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Diritto tributario - Corso progredito 2. Principi che regolano le imposte
- LEGALITÀ – ART.23 COSTITUZIONE : NESSUNA PRESTAZIONE PERSONALE O
PATRIMONIALE PUÒ ESSERE IMPOSTA SE NON IN BASE ALLA LEGGE.
Per imporre un qualsiasi tributo o una tariffa o prezzo per servizi pubblici, una legge deve stabilire gli
elementi essenziali del tributo:
- PROFILO SOGGETTIVO: soggetti attivi (ente impositore); soggetti passivi (coloro che sono tenuti al
pagamento del tributo)
- PROFILO OGGETTIVO: presupposto di imposta; base imponibile; aliquota d’imposta.
- CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – ART.53 COSTITUZIONE : TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE
ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. IL SISTEMA
TRIBUTARIO È INFORMATO A CRITERI DI PROGRESSIVITÀ.
La Corte Costituzionale con la propria giurisprudenza fissa come base di applicazione dell’imposte
l’esistenza di un presupposto economico: reddito, patrimonio, consumi e trasferimento di beni. Inoltre
prevede come criterio di imposizione la progressività, che trova applicazione però solo in riferimento
all’IRPEF. Proprio per questo è una norma di carattere programmatico, infatti la proporzionalità non è
considerata incostituzionale.
- INTERESSE FISCALE : il diritto tributario è un diritto di secondo grado, perché fa riferimento ai concetti
di diritto comune, ma li plasma ai propri fini, e il fine è l’interesse ad una sollecita, rapida e certa riscossione
delle imposte per far fronte ai bisogni di finanza pubblica. Lo Stato è un creditore che non attende. Se il
contribuente non adempie nei termini previsti dalla legge, va incontro a sanzioni. Se invece non adempie lo
Stato, vista la sua posizione paritaria rispetto al contribuente, non sono previste delle sanzioni, se non nei
casi più eclatanti in cui si dimostra che l’ente impositore ha agito con dolo o colpa grave, e in questo caso si
fa riferimento all’art.2043 che prevede un risarcimento del danno al contribuente.
Art. 2043 – RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.
- NATURA VINCOLATA (NON DISCREZIONALE) DELL’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA : l’Amministrazione Finanziaria è tenuta all’applicazione della legge. La legge tributaria
non lascia spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione. L’obbligazione tributaria è un’obbligazione
indisponibile, quindi l’Amministrazione non può rinunciare all’applicazione della legge, al pagamento di
quanto dovuto sulla base di quanto prescritto dalla legge. Essa opera sulla base del principio di legalità. I
suoi poteri sono disciplinati dalla legge e questa non può svolgere operazioni diverse da quelle previste dalla
legge.
Se l’Amministrazione non applica correttamente la legge, lo può stabile un soggetto terzo, un organo
giurisdizionale. Ci sono dei giudici che decidono sulle controversie aventi natura tributaria.
L’ordinamento prevede due gradi di giudizio di merito, costituito da Commissioni tributarie, anche a base
provinciale e regionale e un ulteriore grado di giudizio per legittimità, rappresentato dal ricorso innanzi a
alla Corte di Cassazione. Però l’accesso a questa è piuttosto limitato, perché attiene a talune violazione che
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Diritto tributario - Corso progredito sono relative all’interpretazione della legge. Non è un giudizio di merito, sui fatti, in questo caso i fatti si
danno per acquisiti, ma ha per oggetto una questione di diritto, di mera interpretazione della legge. La
Cassazione si esprime fissando un principio di diritto.
Dobbiamo distinguere il diritto soggettivo che avviene quando il soggetto fa valere i propri diritti di fronte al
giudice, dall’interesse legittimo con il quale si fa valere un interesse della collettività, in cui il singolo che lo
fa valere è inserito.
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Diritto tributario - Corso progredito 3. Composizione dell'amministrazione finanziaria
- AGENZIA DELLE ENTRATE : governa quasi tutti i tributi, ad eccezione dei dazi doganali, dell’IVA
all’importazione, che sono di competenza dell’agenzia delle dogane.
- AGENZIA DELLE DOGANE : si occupa dei tributi doganali.
- AGENZIA DEL DEMANIO
- AGENZIA DEL TERRITORIO : che non ha poteri direttamente impositivi sul contribuente, ma è
demandato il potere di determinazione la rendita catastale, ovvero il reddito medio ordinario riferibile ad una
particella immobiliare per quanto riguarda i fondi o ad un’unità immobiliare per quanto riguarda i fabbricati.
L’IVA coinvolge tre enti:
AGENZIA DELLE ENTRATE : per l’accertamento degli obblighi sull’IVA
AGENZIA DELLE DOGANE : per l’IVA all’importazione
LA SIAE : ha potere di accertamento dell’IVA sugli spettacoli.
Questo è il diritto tributario SOSTANZIALE perché riguarda la disciplina, l’istituzione delle imposte. È lo
studio degli elementi strutturali dell’imposta.
Il diritto tributario FORMALE o PROCEDIMENTALE è la parte di materia del corso progredito. I tributi
vanno applicati e per questo si fa riferimento ad una serie di norme procedimentali. Accanto al diritto
formale ci sono dei regolamenti.
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Diritto tributario - Corso progredito 4. Fasi del procedimento tributario
Il procedimento tributario deve essere diviso in due fasi:
- FASE DELL’ACCERTAMENTO : prevede una serie di adempimenti che sono quelli relativi sia ai
soggetti passivi, sia agli organi preposti al controllo di questi adempimenti. Questo controllo può essere
positivo o negativo, ovvero può portare ad un riscontro di una correttezza dell’adempimento o all’evasione
di imposta (mancato versamento delle imposte a cui è assoggettato il presupposto previsto dalla legge). Nel
contestare al contribuente l’inosservanza di determinati obblighi, la legge prevede la notifica di determinati
atti amministrativi: notifica di accertamento.
- FASE DELLA RISCOSSIONE : si basa su atti del contribuente e dell’Amministrazione Finanziaria. L’atto
del contribuente è il versamento spontaneo secondo le procedure previste dalla legge (di carattere
telematico). Mentre l’atto dell’Amministrazione Finanziaria è l’iscrizione al ruolo, la funzione di riscuotere
le imposte qualora il contribuente non vi abbia provveduto attraverso il versamento spontaneo.
L’interesse fiscale fa si che i tributi, almeno in parte, siano prima riscossi e poi accertati. Questo è possibile
perché l’accertamento presuppone o un atto del contribuente, o un atto dell’Amministrazione Finanziaria.
Stando alla logica dovremmo avere un atto del contribuente che adempie all’obbligazione tributaria, dopo di
che dovrebbe intervenire il controllo da parte dell’Amministrazione che controlla il corretto adempimento
dell’obbligazione. Intervenuto il controllo, ci può essere un conguaglio in caso in cui il controllo ha
riscontrato una situazione negativa. Dopo il controllo si chiude la fase di accertamento. Però visto che lo
Stato è un creditore che non può attendere, non può aspettare tutta questa procedura.
La legge stabilisce quindi dei versamenti che costituiscono degli acconti, delle anticipazione (calcolati
sull’imposta dell’anno precedente) rispetto a quella che sarà l’imposta da conguagliare successivamente.
Dopo il contribuente attraverso la dichiarazione tributaria fa una atto di auto accertamento. Successivamente
ci saranno i controlli dall’Amministrazione Finanziaria, e a seguito di questi il contribuente potrebbe essere
chiamato a fare ulteriori versamenti, se l’Amministrazione accerta una base imponibile più grande rispetto a
quella dichiarata.
Su queste due fasi ci sono degli obblighi:
- di dichiarazione;
- di tenuta delle scritture contabili;
- di riscossione.
Il mancato adempimento di questi obblighi, comporta la richiesta da parte dell’Amministrazione di ciò che
non è stato versato e l’applicazione di specifici atti punitivi, rappresentati dalle sanzioni, sia di carattere
amministrativo che di carattere penale. La sanzione penale viene applicata in casi di truffa o frode fiscale,
ovvero quando il contribuente con artifici o raggiri ostacola l’accertamento da parte dell’Amministrazione
Finanziaria. Le due sanzioni sono alternative (solo dal 1997). Le sanzioni penali sono rimesse al giudice
pensale, quelle amministrative all’Amministrazione Finanziaria.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto tributario - Corso progredito 5. Diritto tributario internazionale o convenzionale
Sono le convenzioni tra stati volte a limitare le doppie imposizioni. C’è un problema di territorialità in
ordine alla tassazione. Si parla di soggetti non residenti, o soggetti residenti nel territorio dello stato che
producono reddito all’estero. I criteri per l’individuazione della territorialità sono due:
- CRITERIO DELLA TASSAZIONE DEL REDDITO MONDIALE : per soggetti residenti nel territorio
dello Stato. Concorrono alla formazione del reddito, tutti i redditi ovunque prodotti.
- CRITERIO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO : per soggetti non residenti, questi sono
assoggettati ad imposta in Italia in relazione ai redditi ivi prodotti.
Questi due criteri sono previsti dall’ordinamento nazionale. Però gli stessi sono previsti da tutti gli
ordinamenti tributari. Quindi se in ciascun ordinamento è previsto che il reddito è tassato secondo questi due
criteri, si verifica una doppia imposizione, una nello stato in cui il reddito viene prodotto, una nello stato in
cui il soggetto è residente. Da qui la necessità di convenzioni che tentano di eliminare la doppia
imposizione.
Non esiste una convenzione tra tutti gli Stati dell’Unione Europea che evita la doppia imposizione, il diritto
tributario comunitario non regolamenta questa materia, ma esistono convenzioni bilaterali tra i vari Stati,
indipendentemente che questi rientrino nell’Unione Europea. Le convenzioni rispettano un modello
standard, il modello OCSE (Organizzazione Comunitaria per lo Sviluppo Europeo). Ad esempio questo
prevede che il reddito fondiario è tassato nello stato in cui si trova l’immobile. Mentre per il reddito
d’impresa, se il soggetto estero non ha una stabile organizzazione, questo viene tassato nel paese di
residenza.
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Diritto tributario - Corso progredito 6. Frode Carosello
L’IVA esposta nella fattura non viene versata. La fattura è un documento contabile che contiene un tiolo di
credito nei confronti dello Stato.
Le tangenti avvengono per fatture del tutto inesistenti o per sovrafatturazione. Chi emette fattura false vuole
una percentuale che si aggira attorno al 5% dell’ammontare della fattura.
Questo ha comportato un’evasione dell’IVA. Ci sono società che nascono e scompaiono nel giro di qualche
anno, che emettono fatture, non versando l’IVA (quindi guadagnano il 5%) e allo stesso tempo il
destinatario delle fatture detrae l’IVA (guadagna così il 20%) e costituisce un costo d’esercizio, questo crea
un’evasione anche ai fini IRES. La frode consiste nel fatto che viene violato il principio di neutralità
dell’IVA, senza che poi i beni arrivino effettivamente al consumatore, perché non esiste l’operazione
sottostante. Lo Stato quando si accorge che c’è la frode, generalmente arriva tardi, perché la società che ha
emesso la fattura, chiamata cartiera, è scomparsa.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto tributario - Corso progredito 7. Procedura di accertamento fiscale
Il procedimento di accertamento è un procedimento complesso in cui intervengono sia atti del privato che
dell’amministrazione finanziaria. In quasi tutte le imposte l’atto del privato, ovvero la partecipazione del
privato alla fase di adempimento dell’obbligazione tributaria è rappresentata dalla dichiarazione tributaria.
La dichiarazione tributaria si ritrova in diverse imposte IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di successione.
Nell’imposta di successione si tratta di indicare i valori che rientrano nell’asse ereditario.
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Diritto tributario - Corso progredito 8. Definizione di accisa
Le ACCISE sono le imposte che riguardano il mondo della fiscalità energetica, e anche per queste sono
previste delle dichiarazioni annuali. E presentano queste imposte i produttori di questo prodotto.
Non si trova la dichiarazione tributaria nel bollo e nell’imposta di registro, che è un’imposta istantanea, dove
la registrazione dell’atto costituisce occasione per l’applicazione delle imposte.
La dichiarazione tributaria è quindi un atto trasversale che rappresenta quasi tutte le imposte ed è la
rappresentazione che il soggetto passivo fa all’Amministrazione Finanziaria del presupposto, della base
imponibile relativa a quel presupposto e nella maggior parte dei casi anche l’ammontare dell’imposta
relativa a quella base imponibile, che vuol dire liquidare l’imposta che il contribuente è tenuto a versare e si
ottiene applicando le aliquote sulla base imponibile.
Nelle ACCISE però non si richiede che il contribuente indichi l’ammontare dell’imposta, questo sarà
determinato dall’ente impositore. In tutti gli altri casi il contribuente è tenuto a liquidare l’imposta.
Con la dichiarazione il contribuente partecipa alla fase di accertamento dell’imposta e può essere definito
come fase di auto accertamento.
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Diritto tributario - Corso progredito 9. Natura giuridica della dichiarazione tributaria
L'invenzione dell’istituto della dichiarazione si ha nel 1957, quando c’era il Ministro Maroni, ed è stata
inventata con riguardo ai redditi, perché prima le imposte anche sui redditi, erano accertate e liquidate dalla
stessa Amministrazione Finanziaria, non esisteva un obbligo di dichiarazione da parte del contribuente.
Quando negli anni ’50 si è allargato il numero dei contribuenti è stata inventata la dichiarazione, che
richiedeva di indicare i redditi che al tempo erano previsti. Questo perché poi si sono manifestate nuove
fattispecie di redditi, che via via sono stati inseriti nei redditi diversi. Fino ai primi anni ’70 nella
dichiarazione dei redditi non era contenuta la liquidazione dell’imposta. Si aspettava che l’Amministrazione
Finanziaria liquidasse l’imposta sui redditi dichiarati e procedesse alla notifica della cartella di pagamento
per effettuare il pagamento. Solo con la riforma tributaria degli anni ’70 è stato incluso come obbligo nella
dichiarazione la liquidazione dell’imposta e il versamento di essa.
Qualora il contribuente dovesse presentare una dichiarazione indicando un presupposto d’imposta
inesistente, oppure una dichiarazione veritiera quanto all’esistenza, ma errata in ordine al quantum, ovvero
sulla misura della base imponibile, si pone il problema se il contribuente ha la possibilità o meno di
rettificare la dichiarazione erronea.
L’istanza di rimborso permette di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria l’errore che ha
commesso il contribuente nella compilazione della dichiarazione.
L’istituto della confessione di fronte al giudice vincola il soggetto che rende la confessione, quindi ha natura
di manifestazione di volontà. Se quindi si dice che la dichiarazione rappresenta una manifestazione di
volontà di essere tassato secondo quanto dichiarato, il soggetto dichiarante rimarrebbe vincolato
giuridicamente rispetto a quanto dichiarato, senza possibilità quindi di rettificare quanto dichiarato.
Successivamente la giurisprudenza ha addolcito quest’impostazione, sostenendo che nell’ipotesi in cui ci
sono errori di calcolo era possibile rispettare questi errori all’Amministrazione che avrebbe dovuto
correggere la dichiarazione errata. Ma anche in questo caso era negata una rettifica piena della
dichiarazione.
Dalla metà degli anni ’70 fino agli anni ’90 la Cassazione ha stabilito che il privato può ritrattare la
dichiarazione tributaria fino al termine di presentare la dichiarazione, in questo caso la dichiarazione non è
vincolante per il contribuente. Il problema nasce quando il termine è scaduto, da quel momento in avanti si
dava la possibilità di ritrattare, ma ad una condizione: l’errore deve essere rilevante dal testo della
dichiarazione. Quindi riguarda solo il quantum, non certo l’an, ovvero l’esistenza. Però il quantum può
essere rilevato dalla dichiarazione solo se è un errore di calcolo.
Il problema grosso avviene quando nella dichiarazione o il presupposto non esiste, o è erronea la base
imponibile e non è desumibile l’errore di calcolo dal testo della dichiarazione. La Dottrina negli anni ’80,
’90, insisteva per una rettrattabilità piena della dichiarazione, non riconoscendo la dichiarazione come
manifestazione di volontà. La giurisprudenza però riconosce la dichiarazione come una manifestazione di
conoscenza che il contribuente fa all’Amministrazione Finanziaria, che è una manifestazione unilaterale del
soggetto dichiarante, che non vuol dire rimanere vincolanti rispetto a quanto dichiarato, ma soltanto una
partecipazione del privato al procedimento di accertamento che deve essere attuato dall’Amministrazione
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto tributario - Corso progredito Finanziaria, perché è questa che ha l’obbligo di controllare formalmente e sostanzialmente la dichiarazione
Le Sanzioni Unite rappresentano il massimo organo di interpretazione della legge, dove poi la Cassazione
deve decidere i fatti concreti. Le Sanzioni Unite prevedono che è ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi
oltre il termine di scadenza della sua presentazione e allorquando siano prospettati da parte del contribuente
errori di fatto o di diritto dai quali, sulla base della corretta applicazione della legge, consegua un minore
tributo rispetto a quello dichiarato (pag.55/56 articolo).
Ci sono quindi due interpretazione, quella generale che prevede che una volta che il soggetto dichiara,
rimane vincolato a quanto dichiarato, in quanto manifestazione di volontà, e una meno generale che prevede
la dichiarazione come manifestazione di scienza.
Il problema della ritrattabilità si pone fino al momento in cui c’è un atto da parte dell’Amministrazione
Finanziaria oppure fino a quando il rapporto è diventato definitivo, ovvero sono scaduti i termini entro i
quali l’Amministrazione Finanziaria può effettuare l’accertamento.
Le Sanzioni Unite hanno risolto il problema accogliendo la tesi della piena ritrattabilità sulla base di una
serie di argomentazioni. La manifestazione di volontà diventa atto costitutivo dell’obbligazione tributaria,
infatti l’obbligazione tributaria non nasce dalla dichiarazione. La dichiarazione è un atto reccettizio, in
quanto destinato all’Amministrazione Finanziaria. La dichiarazione tributaria prima ancora di essere
manifestazione di scienza è manifestazione di giudizio. Nel momento in cui il privato compila la
dichiarazione deve interpretare la legge, e questa è una manifestazione di giudizio, che significa appunto
interpretazione delle norme. Quindi la dichiarazione può essere ritrattata in tutto o in parte mediante
l’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza a proprio favore e prospettati all’amministrazione
finanziaria. Siamo nell’ambito dell’art.23 della Costituzione, nel senso che è la legge che stabilisce
l’obbligazione tributaria e non la dichiarazione, inoltre è assoggettato all’art. 53 e 97 della costituzione, il
primo relativo alla capacità contributiva, il secondo alla buona fede.
L’obbligazione tributaria deve essere ancorata ai principi costituzionali, per cui non era tollerabile sostenere
che questa nasce dalla dichiarazione e non dalla legge. La tassazione deve intervenire sull’esistenza del
presupposto, se questo non c’è la tassazione è esclusa, e quindi il contribuente può ritrattare la dichiarazione.
Oggi è riconosciuto un diritto alla piena ritrattabilità delle dichiarazioni a seguito di un errore del
contribuente, sia sull’esistenza che sul quantum.
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Diritto tributario - Corso progredito 10. Istituti per correggere la dichiarazione dei redditi
- dpr n.600/1973 : il legislatore ha tolto gli articoli sulla dichiarazione di questo dpr e li ha inseriti nel dpr
322/1998 che disciplina tutte le dichiarazioni, anche per quanto riguarda i termini.
- Comma 8 bis art.2 del dpr 322/1998 prevede l’istituto della dichiarazione integrativa in diminuzione,
ovvero che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate dal contribuente per correggere errori od
omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito e maggiore base imponibile. Questa
dichiarazione deve essere presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d’imposta successivo.
Questa rettifica è fatta presentando una nuova dichiarazione, sugli stessi modelli, entro il termine prescritto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art.17 dlgs 241/97).
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Diritto tributario - Corso progredito 11. Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi
In caso di errori, omissioni o indicazione di un minor credito di imposta, il contribuente può presentare una
dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta successiva. Quindi c’è un breve lasso di tempo, un anno da quando è stata presentata la
dichiarazione che si va a rettificare.
Si consente al contribuente di utilizzare, in compensazione, il credito d’imposta scaturente dalla
dichiarazione integrativa con l’eventuale debito d’imposta delle dichiarazioni del periodo successivo, quindi
l’Amministrazione Finanziaria ha un congruo lasso di tempo per effettuare il controllo della nuova
dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art.17).
Qui entra in gioco un altro istituto, quello della compensazione tributaria : questo istituto è previsto in
termini generali dall’art.8 dello Statuto dei Diritti del contribuente, dove viene indicato che i crediti
d’imposta possono essere compensati con i debiti nei confronti dell’amministrazione. L’art.8 pone un
principio di carattere generale, che però deve essere data attuazione con decreto ministeriale che doveva
essere emanato entro l’anno 2002, ma oggi questo decr3eto non è ancora stato emanato. Quindi nel nostro
ordinamento non è stata data attuazione a questo principio attraverso l’apposito regolamento previsto dallo
statuto. Questo istituto era previsto ancor prima dello Statuto dal dpr 241/1997, che prevede tutti i possibili
casi di compensazione delle imposte, non soltanto tra la stessa imposta (IVA con IVA), ma anche tra
imposte diverse.
Per i casi che non sono previsti in questo decreto si scontrano due orientamenti, suffragati da specifiche
sentenze della Corte di Cassazione. Essa dice che in virtù dell’art.8 dello Statuto del Contribuente la
compensazione è sempre possibile. Un altro filone giurisprudenziale prevede che la compensazione è
possibile solo per i casi previsti dal decreto legislativo 241/1997.
Nelle dichiarazioni integrative è previsto l’istituto della compensazione. La finalità pratica permette di far
valere in compensazione il credito scaturente dalla dichiarazione integrativa e permette all’Amministrazione
Finanziaria di avere il tempo sufficiente per poter controllare la dichiarazione integrativa.
Ci sono dei termini fissi perché l’ufficio controlli le dichiarazione dei contribuenti.
Superato l’anno dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa la dichiarazione erronea può
essere emendata/ritrattata? E se si con quale istituto?
Scaduto l’anno è possibile ritrattare la dichiarazione erronea con la presentazione di un’istanza di rimborso
con i termini previsti dalle imposte sui redditi (48 mesi = 4 anni dal momento del versamento del conguaglio
e non dell’acconto).
L’altro strumento può essere quello che in presenza di un atto di accertamento notificato
dal’Amministrazione Contabile al contribuente, esso ha la possibilità, nell’impugnare quest’atto, di mettere
in discussione tutto il rapporto tributario, chiedendo direttamente al giudice di controllare, facendo valere il
credito di imposta nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, che gli chiede un rimborso maggiore che
non è’ dovuto.
A tale conclusione delle sanzioni unite della cassazione si dovrebbe conformare l’amministrazione
finanziaria, altrimenti nasce un nuovo filone contenzioso per il cui esisto probabilmente bisognerebbe
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto tributario - Corso progredito attendere tra tanti anni una nuova sentenza delle sanzioni unite della cassazione.
L’Amministrazione ancora oggi ritiene che la dichiarazione integrativa sia l’unico strumento concesso ai
contribuenti per ritrattare la dichiarazione tributaria. Vi è quindi un ristretto l’asso di tempo entro il quale il
contribuente può ritrattare, scaduto l’anno secondo l’amministrazione il contribuente non può più ritrattare.
La giurisprudenza ha permesso la ritrattabilità piena che può essere ottenuta anche attraverso la
presentazione della dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa serve per agevolare il
contribuente, perché se questa non fosse prevista dal nostro ordinamento, ci rimarrebbe solo la presentazione
dell’istanza di rimborso.
Quindi l’amministrazione finanziaria prevede come unico istituto la dichiarazione integrativa, mentre la
dottrina, oltre a questo, prevede anche la possibilità della presentazione dell’istanza di rimborso.
Su questo ci sono già due sentenze della Cassazione che è favorevole al contribuente e disconosce la tesi
sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria e quindi riconosce nel nostro ordinamento anche l’istanza di
rimborso.
La dichiarazione integrativa, va a sostituire la dichiarazione originaria, va presentata in via telematica
utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione
stessa. Quindi all’Amministrazione non viene segnalato solo l’errore commesso, ma viene proprio sostituita
tutta la dichiarazione. L’amministrazione si troverà davanti lo stesso contribuente con lo stesso codice
fiscale.
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Diritto tributario - Corso progredito 12. Caratteristiche della dichiarazione dei redditi
La dichiarazione è la rappresentazione del presupposto di fatto, della base imponibile e la liquidazione delle
aliquote applicate sulla base imponibile ce il contribuente fa all’amministrazione finanziaria. Ci sono 4
dichiarazioni.
In materia di imposta di registro non c’è la dichiarazione, perché l’atto è portato a registrazione ed è il
funzionario dell’amministrazione che leggendo l’atto liquida in l’imposta. L’imposta di registro principale è
quello che si paga all’atto e il funzionario erra dal punto di vista della qualificazione giuridica dell’atto. Se
sbaglia nel calcolo si applica l’imposta suppletiva e, infine c’è quella complementare.
Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti dell’amministrazione che si può concludere con un
provvedimento amministrativo. Nel campo tributario il procedimento inizia con un atto del privato, la
dichiarazione, e si può concludere in due modi:
- esito positivo, nel senso che il controllo effettuato dall’amministrazione corrisponde a quello dichiarato dal
contribuente. Non c’è un atto formale emesso dall’amministrazione;
- esito negativo, se l’amministrazione rileva degli errori o di carattere formale o sostanziale, si conclude con
la notifica o l’atto di accertamento.
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Diritto tributario - Corso progredito 13. Atti successivi alla dichiarazione – DPR. N.600/1973
Questo dpr disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi.
Gli articoli iniziali riguardano i soggetti tenuti alla presentazione. Alcuni articoli sono stati abrogati perché è
entrato in vigore il decreto 322/1998. Poi c’è una parte che disciplina l’istituto della ritenuta.
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Diritto tributario - Corso progredito 14. Art.31 - Attribuzioni degli uffici delle imposte
Poteri dell’Amministrazione Finanziaria (ufficio delle imposte):
- controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione IRAP,
dichiarazione sostituto d’imposta;
- rilevare l’eventuale omissione circa la presentazione della medesima dichiarazione;
- vigilare circa la corretta tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente e dell’osservanza degli
altri obblighi formali previsti dalla legge tributaria;
- potere di irrogare le sanzioni amministrative. Quindi l’amministrazione ha sia il potere di imporre le
imposte, ma anche la potestà punitiva.
- Dovere di fare rapporto all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) nei casi in cui si ravvisi
l’esistenza di una fattispecie penalmente rilevante. Anche qui c’è un aspetto punitivo. Nel momento in cui
c’è un reato tributario l’Amministrazione non può fare niente, deve evidenziare l’atto alla procura della
Repubblica.
VOCABOLARIO:
RAPPORTO : è una denuncia fatta all’autorità giudiziaria dall’amministrazione finanziaria. Si tratta della
denuncia fatta dall’autorità amministrativa all’autorità penale in ordine alla possibile sussistenza degli
elementi che porterebbero ad una fattispecie penale tributaria.
QUERELA : se manca la presentazione di una querela da parte del soggetto vittima del reato la Procura
della Repubblica non può fare niente per procedere penalmente.
DENUNCIA : portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria che sussiste un tale fatto rispetto al quale è
possibile che si verifichi una fattispecie penale.
La competenza a procedere nei confronti del singolo contribuente spetta all’ufficio nella cui circospezione
c’è il domicilio fiscale del contribuente stesso. Il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica per
le persone fisiche e il domicilio fiscale per le società.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto tributario - Corso progredito