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Sanzioni tributarie

La fedeltà del contribuente al fisco è garantita da un doppio binario di sanzioni:
- SANZIONE AMMINISTRATIVA : si chiamano sanzioni amministrative perché vengono disposte dall’Amministrazione Finanziaria a seguito dell’accertamento, è lei che contesta la violazione e pone la sanzione amministrativa. È impugnabile presso il giudice tributario.
- SANZIONE PENALE : sanzione che va a gravare sulla fedina penale del soggetto, persona fisica. È erogabile dal giudice penale a seguito di un processo penale. Se viene condivisa dal contribuente sanzionato, dovrà essere contestata nell’ambito della giurisdizione penale. Il mancato pagamento del tributo viene presentato di fronte al Procuratore della Repubblica, e da questo parte un processo penale in tribunale. Nel nostro ordinamento vige il principio che l’imputato è presunto innocente fino alla conclusione del processo, al raggiungimento del giudicato. Provoca problemi per l’imprenditore, perché se la sanzione amministrativa può essere cumulata all’infinito, la sanzione penale no. La sanzione penale impedisce di partecipare ai pubblici concorsi, a differenza di quella amministrativa che non incide mai sulla persona.
Sullo stesso soggetto non è possibile porre sia l’una che l’altra sanzione.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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