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ART.32 - Poteri istruttori degli uffici: per procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche in merito alle tasse

L’Amministrazione con autorizzazione del dirigente dell’ufficio possono procedere presso qualunque soggetto che abbia avuto rapporti con il soggetto dell’atto tributario. L’unico limite è rappresentato all’accesso presso il domicilio fiscale del soggetto che coincide con la sua abitazioni private, perché in questo caso occorre l’autorizzazione della Procura della Repubblica (Pubblico Ministero). Questo perché l’art.14 della Costituzione tutela il domicilio. Nell’accesso presso il domicilio l’Amministrazione può esigere l’apertura di casseforti, buste sigillate o di una borsa. Questo è collegato all’art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, che tratta i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a ispezioni fiscali. Per effettuare l’accesso ci vuole un’autorizzazione dove devono essere indicate le ragioni e l’oggetto della verifica. Quindi quando viene iniziata la verifica il soggetto ha diritto di essere informato delle ragioni del perché viene fatta questa verifica. L’amministrazione può richiedere la verifica delle scritture contabili, e viene redatto dai funzionari un verbale giornaliero di verifica. A conclusione della verifica viene redatto un processo verbale di constatazione, perché in questo vengono constatati tutti gli eventuali illeciti che il contribuente abbia commesso. Il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti alle Commissioni Tributarie. La permanenza degli operatori civili o tributari dovuta a verifiche presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni lavorativi se ci sono delle complessità nell’indagine, però questo deve essere motivato da uno specifico documento motivato dal direttore dell’ufficio. Per giorni lavorativi non si intendono giorni continuativi, questo significa che una verifica può durare mesi e mesi. Per il contribuente sarebbe meglio che fosse continuativo. Su questo argomento ci sono delle controversie, sulle quali il giudice non si pronuncia. Il contribuente può rivolgersi al Garante del Contribuente che è una figura di garanzia che ha la funzione di vigilare sulle garanzie che la legge prevede a favore del contribuente (art.13 Statuto del Contribuente). Il Garante si limite di segnalare al direttore regionale se c’è qualcosa che non va. Se il contribuente ritiene che l’ispezione è fatta in modo non conforme alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente. La tutela, la richiesta di annullamento di mancata osservanza delle norme dello stato del contribuente può essere fatta valere di fronte al giudice amministrativo che è il TAR. Il processo verbale, redatto da un funzionario dell’amministrazione o della guardia di finanza, in quanto atto istruttorio, non può essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario. L’unico soggetto che ha il potere si esercitare la potestà impositiva è l’Agenzia delle Entrate mediante l’emanazione di un apposito atto formale che è l’avviso di accertamento. Se esistono invece dei vizi dell’atto istruttorio del procedimento di indagine, ad esempio del superamento del limite temporale, questo vizio che attiene all’atto in sé, può essere fatto valere solo davanti al TAR, che è il giudice amministrativo.  La legge incentiva il contradditorio tra le parti: amministrazione finanziaria e contribuente. Proprio l’art.12 stabilisce che il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e Contribuente, può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutati dagli uffici impositori: il contribuente può indicare le proprie osservazioni nel processo verbale sul comportamento dell’amministrazione o sulla non corretta ricostruzione dei fatti. Consegnato il processo verbale al contribuente, la legge dice che il contribuente può instaurare un contradditorio con l’amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale. Anche dopo i 60 giorni le osservazioni sono sempre valide, a questo punto l’amministrazione può decidere se prenderle in considerazione.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei 60 giorni salvo casi di particolare e motivata urgenza. Il problema è quello che consegue al mancato rispetto del termine, senza che vengano indicate le ragioni di motivata e particolare urgenza: da una parte (art.11 ultimo comma Statuto del Contribuente) c’è chi sostiene che non essendo prevista espressamente la nullità dell’atto, non viene dato luogo alla nullità del provvedimento, quindi il termine dei 60 giorni è ordinatorio e non perentorio. Dall’altra parte c’è chi sostiene che il termine è perentorio, perché siamo nell’ambito del procedimento amministrativo e si applicano le regole generali sul procedimento amministrativo secondo la legge 241/1990. Quindi se non vengono rispettati i termini questa legge prevede che l’atto deve essere nullo. La Corte di Cassazioni inizialmente era d’accordo con la seconda interpretazione a sfavore del Contribuente, ma ora sta cambiando orientamento.
Se la Guardia di Finanza riscontra degli estremi di reato si rivolge al Procuratore della Repubblica.
Oggi i grandi contribuenti sono quelli che hanno un volume d’affari ai fini IVA superiori a 200 000 €.

 

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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