ART.19 del decreto legislativo 546/92
Contiene un elenco tassativo di atti impugnabili.
L’elenco dell’art. 19 non è tassativo, perché la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno detto più volte che qualsiasi atto che è impositivo è impugnabile. È impugnabile qualsiasi atto che contenga una pretesa impositiva. Tutte le volte che c’è un tributo l’atto è impugnabile davanti al giudice tributario. Si pone sempre il problema di verificare che sia un tributo o meno.
Una volta fatto il ricorso bisogna notificarlo all’Amministrazione entro 60 giorni oppure pagare. Quando si notifica, colui che notifica, sottoscrive una dichiarazione che consegna una copia fedele alla copia originale. Con la notifica si porta a conoscenza l’amministrazione finanziaria che il contribuente vuole un giudizio sull’atto da parte di un giudice. Con il deposito in segreteria si ha la costituzione dell’atto.
Il presidente della commissione fissa la data dell’udienza di trattazione e la comunica alle parti.
L’amministrazione può decidere se costituirsi o meno, il giudice deciderà senza ascoltare l’amministrazione.
Gli esiti sono:
- la sentenza, conclusiva del percorso processuale;
- l’estinzione del processo, il processo muore
Se il processo arriva in fondo, la sentenza finale è una decisione delle commissioni, intestata al popolo italiano, ossia il giudice decide.
Il giudice scrive ritenendo che in diritto la norma deve essere interpretata così, o avvalendo la tesi del contribuente o quella dell’amministrazione, o di nessuna delle parti.
Con l’accordo delle parti, il processo non giunge a sentenza. Le parti si accordano su un quantum, è una specie di concordato nell’ambito del processo.
Ciascuna delle parti può impugnare.
L’appello in secondo grado il contribuente può solo chiedere di modificare la sentenza di primo grado perché non gli ha dato l’annullamento, oppure gli ha dato l’annullamento e allora è l’amministrazione che impugna. Chi impugna deve essere almeno parzialmente soccombente, non si può impugnare una sentenza vittoriosa.
L’oggetto dell’appello sono gli estremi delle sentenza appellata e quindi verranno riproposti i fatti, i motivi e la notifica del ricorso da parte dell’appellante all’appellato. Se l’appello viene accolto c’è la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado. Se invece viene rigettato l’appello, non viene modificata la sentenza di primo grado, quest’ultima se accoglieva significava che annullava l’atto, quindi l’atto cadrà.
L’ultimo grado dopo l’appello e la Corte di Cassazione. Le parti possono illustrare alla Cassazione i motivi per i quali la sentenza della Commissione è illegittima. Il giudice di secondo grado può aver mal applicato la norma.
La forma di pronuncia della Cassazione sono le Sezioni Unite che si pronunciano in quei casi in cui vi sono stati contrasti giurisprudenziali. Può accadere che la Cassazione decida in maniera diversa per casi simili o sia in contrasto con la Commissione. La Cassazione deve decidere se dare ragione ad una parte o all’altra. La Cassazione si occupa della materia tributaria e ordinaria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto tributario - Corso progredito
- Docente: Logozzo Maurizio
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