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Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi

Viene operato in relazione a tutte le dichiarazioni dei redditi (ma lo stesso principio vale per la dichiarazione IVA, IRAP e del sostituto d’imposta). L’obiettivo è individuare gli errori emergenti dalla stessa dichiarazioni dei redditi. Non si tratta di semplici errori di calcolo.
L’art. 36 bis e ter del dpr 600 riguardano questa materia. Il 36 bis tratta degli errori di calcolo commessi dal contribuente, si tratta degli errori sul testo. Le dichiarazioni oggi sono fatte in via telematiche, quindi un problema di errore di calcolo dipende da ciò che è stato inserito nella dichiarazione. Quando sono state scritte queste norme, la dichiarazione veniva fatta a mano, ed era facile riscontrare degli errori di calcolo. Ai singoli contribuenti che hanno presentato la dichiarazione viene dato un resoconto dall’Amministrazione finanziaria circa l’esattezza della dichiarazione o le eventuali inesattezze della stessa. L’art. 36 bis parla anche di errori materiali derivanti da precedenti dichiarazioni, come le perdite che si sono verificate negli esercizi precedenti che sono portate in eccesso nell’esercizio successivo. Questo riguarda anche i crediti di imposta. Nella dichiarazione viene indicato l’ammontare delle ritenute pagate sui redditi, queste ritenute possono essere facilmente controllate da parte dell’amministrazione facendo dei controlli incrociati attraverso il codice fiscale. Successivamente viene data una comunicazione per lettera al contribuente delle eventuali irregolarità riscontare in sede di controllo della dichiarazione, e il contribuente nei successivi 30 giorni può comunicare all’ufficio che quelle irregolarità non sono state commesse.
L’art.6 comma 5 dello Statuto dei diritti del contribuente, parla di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e se ci sono incertezza lo decide l’Amministrazione. Questa norma riguarda sempre il controllo formale. Se la dichiarazione si chiude a credito, se l’amministrazione richiede che l’ammontare del ricorso è di entità inferiore di quella indicata in dichiarazione, anche in questo caso può chiedere informazioni al contribuente. Questa norma è importante perché sancisce la nullità dei provvedimenti emanati in assenza della sua osservanza.
Al controllo formale della dichiarazione segue che se l’amministrazione ritiene che vi sia un erronea liquidazione dell’imposta, invia al contribuente una avviso bonario, ovvero gli chiede di fare il versamento della maggiore imposta e il pagamento delle sanzioni nella misura del 10%. Questo avviso non è un atto che può essere impugnato di fronte alla commissione tributaria. Se il contribuente versa la maggiore imposta e la sanzione il controllo formale si chiude qui. L’amministrazione dovrebbe notificare l’avviso di accertamento, ma ragioni di economia procedimentale, proprio perché in presenza di errori formali, evidenti, fa si che si può evitare questo avviso di accertamento, ma la legge prevede che l’amministrazione provveda direttamente a passare all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte derivanti dalla dichiarazione. L’iscrizione al ruolo viene notificata al contribuente attraverso la cartella di pagamento. L’iscrizione al ruolo ha la funzione di rito esecutivo, quindi l’amministrazione non ha bisogno di un titolo esecutivo dal giudice, ma la legge da la possibilità all’amministrazione di auto crearsi questo titolo esecutivo e di operare nei confronti del contribuente. L’iscrizione al ruolo può essere impugnata davanti alle commissioni tributarie. L’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, indica che l’iscrizione al ruolo deve contenere la motivazione della pretesa tributaria. Il comma 3 espone che sul titolo esecutivo rappresentato dall’iscrizione al ruolo, va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o in mancanza la motivazione della pretesa tributaria. Quando l’amministrazione iscriva al ruolo nella cartella di pagamento deve essere indicato l’atto di riferimento all’avviso di accertamento in relazione al quale è stata effettuata l’iscrizione al ruolo. In questo caso abbiamo detto che l’avviso di accertamento può essere saltato, perché l’amministrazione può procedere direttamente, quindi a maggior ragione l’amministrazione deve indicare la motivazione della pretesa tributaria a pena dell’invalidità dell’atto. Lo Statuto è entrato in vigore il 2 agosto del 2000, fino a questa data per l’iscrizione al ruolo non era prevista l’indicazione della motivazione e non si sapeva l’onere deducibile o detraibile che non era stato trattenuto dall’amministrazione, quindi si procedeva per ipotesi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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